Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The original suit involved Vasapolli Associati against the bankruptcy trustee of Cave Gontero S.r.l., challenging a 2016 order from the Cuneo Tribunal. Since the opposing party accepted the withdrawal, the court ruled that no further judicial action was necessary under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23561/2017 R.G. proposto da: Vasapolli Associati Associazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Zulberti Daniela, Vasapolli Alessandro, Vasapolli Francesca, nella qualità di eredi di Guido Vasapolli, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Russo, Andrea Ostini, Tommaso Spinelli Giordano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, Via Bissolati n.76, Roma; -ricorrenti – contro Fallimento Cave Gontero S.r.l., in persona del curatore dott. Ivano Pagliero, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Auricchio e Luca Jeantet ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via Quattro Fontane n. 20, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza del Tribunale di Cuneo del 23/12/2016; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 2023