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Decreto — n. 35128/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35128/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35128/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17231/2020 R.G. proposto da: Rosa Carlo, Rosa Paolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Pittelli e Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Ghirza n.13, Roma; -ricorrenti – contro Elipso Finance s.r.l., e per essa quale mandataria la IFIS NPL Servicing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Denza n. 3, Roma; - controricorrente - e contro Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.; -intimata– avverso la sentenza n. 5606/2019 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 13/12/2019 letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la accettazione d ella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35128/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 17231/2020 R.G. proposto da: Rosa Carlo, Rosa Paolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Pittelli e Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Ghirza n.13, Roma; -ricorrenti – contro Elipso Finance s.r.l., e per essa quale mandataria la IFIS NPL Servicing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Denza n. 3, Roma; - controricorrente - e contro Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.; -intimata– avverso la sentenza n. 5606/2019 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 13/12/2019 letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la accettazione d ella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

Parole chiave

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abbandono del procedimento estinzione dell'obbligazione revoca dell'opposizione desistenza dall'azione diritto di ottenere una decisione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17231/2020 R.G. proposto da: Rosa Carlo, Rosa Paolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Pittelli e Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Ghirza n.13, Roma; -ricorrenti – contro Elipso Finance s.r.l., e per essa quale mandataria la IFIS NPL Servicing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Denza n. 3, Roma; - controricorrente - e contro Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.; -intimata– avverso la sentenza n. 5606/2019 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 13/12/2019 letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la accettazione d ella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 20