Court declares bankruptcy proceedings dismissed due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings against the Milan Credit Cooperative dismissed following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, representing the liquidators of the bankrupt vehicle company, submitted a request to withdraw the suit, which the defendant accepted. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the extinction of the case without further adjudication on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal, accepted by the opposing side, constitutes a valid ground for the court to declare the proceedings extinguished by decree, terminating the litigation without substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19083/2018 R.G. proposto da: Fallimento della Società Veicoli Industriali S.r.l., in persona del collegio dei curatori dott. Stefano Berlanda, avv. Lodovico Valsecchi e dott. Alberto Volpi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Bazoli e Alessio Gattamelata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Viale delle Belle Arti n. 7, Roma; -ricorrente – contro Banca di Credito Cooperativo di Milano – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciana Cipolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ombrone n. 14, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo depositata il 24/05/2018; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la accettazione d ella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre.2023