Court declares case extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The parties involved were Zambelli and Carminati, represented by Angelo Riva, against Banca Mediolanum and Ghilardi Graziella, who accepted the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A lawsuit is extinguished by decree when the plaintiff formally withdraws the action in compliance with statutory requirements and the opposing party accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 21024/2019 R.G. proposto da: Zambelli Fausto, Carminati Marisa, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Riva ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Lucio Golino in via Q. Majorana n.171, Roma; -ricorrenti – contro Banca Mediolanum s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Danisi, Fabrizio Siggia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via C. De Luca n. 22, Roma; -controricorrente – contro Ghilardi Graziella, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Bazzana, Lorenzo Prosperi Mangili ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via G.
Vico n. 1, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 139/2019 della Corte d’Appello di Brescia pubblicata il 25/1/2019;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione dellecontroricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrenti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 202