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Ordinanza — n. 35119/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lawyer fee calculation, ruling merit questions on multiple clients are non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35119/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' appeal against a second-instance judgment regarding the liquidation of legal costs. The lower court awarded increased fees to a single lawyer representing multiple plaintiffs, arguing the defense work was unique despite distinct legal positions. The supreme court held that determining whether separate legal issues were addressed constitutes a matter of merit, which cannot be reviewed on appeal, thus upholding the discretionary fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 5, c. 2, DM n. 55/2015; Art. 5, c. 1, DM n. 585/1994: The assessment of whether a single defense covered distinct legal issues for multiple parties is a matter of merit and non-reviewable in cassation, preserving judicial discretion on fee increases.

Parole chiave

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legal costs liquidation multiple clients representation discretionary fee increase matter of merit cassation review limits lawyer honorarium calculation single defense work controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 5, c. 2, DM n. 55/2015
RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 5 DM n.
Art. 5, c. 1, DM n. 585/1994
RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 5 DM n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17363/04
Cass., n. 21064/09
Cass., n. 11591/15
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Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 29494/2022proposto da: RIZZO GRAZIA, RIZZO GIUSEPPE , RIZZO MARIA GIUSEPPINA, in proprio e quali eredi di Caputo Maria, elett.te dom ic. presso l’avv. Oreste Morcavalloche lo rappres. e difende, per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente– -contro- COMUNE DI CROTONE, in persona delsindaco p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. Natalia Paoletti, dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. Rosario Medici, per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CATANZARO, in persona del legale rappres. p.t.;

Consorzio regionale tra le cooperative di abitazione Abitcoop Calabria s.c. a r.l., in persona del legale rappres.p.t.; Consorzio lavoratori Montedison Città di Crotone coop. a r.l., in persona del legale rappres. p.t.; -intimati- avverso la sentenza n. 499/2022 de lla Corte d’appe ll o di Catanzaro, pubblicata il 6.5.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con sentenza del 2017 la Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando sulla domanda proposta da Grazia, Giuseppe e Giuseppina Maria Rizzo, in proprio e quali eredi di Maria Caputo, nei confronti del Comune di Crotone-con l’intervento di due consorzi e della coop.

Città di Crotone - determinò l’indennità d’espropriazione e di occupazione legittima spettante agli attori, dichiarando non luogo a provvedere sulla domanda di uno dei consorzi in quanto rinunciata. Con ordinanza del 2020 la cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Crotone avverso la predetta sentenza, accogliendo il ricorso incidentale degli originari attori relativo all’erronea liquidazione delle spese giudiziali, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La causa è stata riassunta da quest’ultimi. Con sentenza del 2022, la Corte d’appello ha accolto il ricorso degli originari attori, condannando il Comune di Crotone al pagamento delle spese del giudizio originario, promosso nel 1999, osservando che: premesso che il rinvio al giudice d’appello aveva carattere prosecutorio, ovvero con cognizione circoscritta alla liquidazione delle spese del giudizio di determinazione dell’indennità d’espropriazione e di occupazione legittima, la liquidazione delle spese disposta con la sentenza del 2017 aveva violato l’art. 5, c.1, DM n. 55/2015, secondo il cui tenore le spese vanno liquidate tenendo conto delle somme attribuite alle parti vincitrici.Pertanto, il giudice di secondo grado ha liquidato le spese tenendo conto del valore della causa, secondo gli scaglioni medi.

Gli attori originari ricorrono in cassazione con unico motivo.Il Comune di Crotone resiste con controricorso. Non si sono costituiti gli altri enti destinatari della notifica del ricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 5 DM n. 55/14, per aver la Corte d’appello liquidato le spese del giudizio conclusosi con la sentenza del 2017 violando l’art. 5, c.2, non avendo applicato l’aumento del 20% per le due parti oltre la prima del giudizio, e per aver poi liquidato le spese del giudizio prosecutorio in violazione dello scaglione tariffario applicabile, corrispondente al valore della domanda di condanna al pagamento della somma di circa 2.625.00,00.

Ilmotivo è infondato. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. In tema di determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito unapluralità di parti, costituisce questione di merito, la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera defensionale sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di piùparti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche (In applicazione del suindicato principio la S.C.,n. 17363/04, nel rigettare la doglianza del ricorrente in argomento, ha posto in rilievo come il giudice dell'impugnata decisione abbia, nelcaso, dato in effetti ampia spiegazione circa il fatto che la causa fosse unica, e che del maggiore sforzo difensivo può tenersi conto nella determinazione del compenso tra minimo e massimo; nonché della circostanza che la disposizione dell'art. 5 del D.M. n. 585 del 1994 prevede solamente la facoltà discrezionale di aumentare l'onorario unico del 20% per ogni parte , facoltà dai giudici di merito nella fattispecie peraltro congruamente non esercitata, attesa la natura della causa, non implicante un particolare impegno difensivo).

Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche; il relativo accertamento costituisce questione di merito la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità (Cass., n. 21064/09; n. 11591/15). Nella specie, la Corte d’appello ha liquidato le spese a favore di tutti gli attori,costituenti un’unica parte processuale difesa da unico difensore; l’aumento del 20% invocato ha carattere discrezionale e l’accertamento dei relativi presupposti è espressione della discrezionalità del giudice, non censurabile in sede di legittimità, alla stregua della giurisprudenza richiamata.

Il secondo motivo è parimenti infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente liquidato le spese sulla base dello scaglione tariffario relativo all’importo delle maggiori spese legali che aveva costituito oggetto del precedente ricorso per cassazione (euro 42.095,00) che costituiva l’oggetto dell’impugnativa. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condann a i ricorrenti al pagamento , in favore della parte controricorrente, delle spese giudiziali ch e liquida nelle somme di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi , oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso