Cassation appeal dismissed due to withdrawn interest; appellant condemned to pay opponent's litigation costs under virtual loss principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew their request, manifesting a lack of interest in the proceedings. Although the appellant argued for a different allocation of litigation costs based on the lower court's reasoning, the court noted the final appellate decision was a rejection of the appeal. Consequently, the court applied the principle of virtual loss to condemn the withdrawing appellant to pay the opposing party's legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/02; When a party withdraws their appeal manifesting a lack of interest, the appeal is inadmissible and the withdrawing party is condemned to pay the opponent's litigation costs under the principle of virtual loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a decreto ingiuntivo MARIA ACIERNO Presidente UMBERTO LCG SCOTTI Consigliere CLOTILDE PARISE Consigliere Ud. 28/09/2023 CC Cron. R.G.N. 4200/2018 ROSARIO CAIAZZO Consigliere - Rel. ROBERTO AMATORE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4200/2018proposto da: ANGIOY PAOLO , elett.te dom ic . presso l’avv. Annamaria Zarrelli, rappres. e difeso dall’avv. Massimo Clemente,per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappres. e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elett.te domic.in Roma; -controricorrente- avverso la sentenza n. 7370/2017 de lla Corte d’appe ll o di Roma, pubblicata il 23.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Nell’ambito della procedura di espropriazione di un immobile in Capracotta, il Prefetto di Roma, con ordinanza del 12.2.88, ordinò il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti della somma di lire 6.933.894.350, a titolo d’indennità d’espropriazionein favore di diversi soggetti espropriati, di cui la somma di lire 8.184.000 riferita all’espropriazione di un terreno intestato al catasto alla ditta “Angioy Paolo”. L’amministrazione delle Finanze, con provvedimento del 12.4.88, autorizzò il versamento di tale minore somma alla tesoreria centrale, con conseguente deposito a favore dell’Angioy.
A seguito del decreto d’esproprio del 13.7.88 nei confronti del suddetto Angioy, con successivo decreto del 25.11.88 il Prefetto corresse il nome del proprietario con il nome di Gian Paolo Odorisio, senza che tale rettifica fosse comunicata alla Cassa Depositi e Prestiti. L’Odorisio impugnò il decreto d’esproprio per poi siglare con l’Amministrazione delle Finanze una transazione con la quale fu determinata la somma dovuta per l’esproprio; tuttavia, la Prefettura, con provvedimento del 2004, autorizzò la direzione provinciale dei Servizi vari di Roma a svincolare il deposito a favore dell’Angioy il quale si era dichiarato proprietario esclusivo dell’immobile oggetto dell’espropriazione, manlevando l’ente pagatore da ogni responsabilità.
La Direzione Provinciale dei S ervizi vari di Roma , sulla base dello svincolo della Prefettura, restituì il deposito amministrativo a favore dell’Angioy con mandato del 9.2.2005, per la somma di euro 5283,18 comprensiva degli interessi; successivamente, la Prefettura di Roma adottòdue provvedimenti di svincolo per lo stesso deposito a favore sia dell’Angioy, sia dell’Odorisio. Quest’ultimo richiese decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’Economia per la somma svincolata erroneamente a favore dell’Angioy. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose, innanzi al Tribunale di Roma,opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo di convenire in giudizio anche l’Angioy perché quest’ultimo fosse condannato, in caso d’accoglimento della domanda dell’opposto, alla restituzione della somma predetta; il terzo chiamato si costituì e propose domanda riconvenzionale nei confronti del chiamante.
Interrotto il giudizio nel 2011 per il decesso dell’Odorisio, la causa fu riassunta dall’Angioy il quale dichiarava di proseguire il giudizio per ottenere la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, rilevato che la riassunzione parziale della causa nei confronti del Ministero avesse determinato l’estinzione del giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo, riteneva che tale estinzione comportasse l’inutilità di pronunciarsi sulla domanda del Ministero nei confronti dell’Angioy, e rigettava la domanda proposta dal terzo chiamato nei confronti del Ministero di pagamento delle spese di giudizio.
Paolo Angioy propose appello riproponendo la domanda di condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, che fu respinta dalla Corte territoriale confermando l’argomentazione secondo la quale la mancata riassunzione della causa nei confronti degli eredi dell’attore aveva prodotto l’estinzione dell’intero giudizio, considerando che l’Amministrazione statale non era stata dichiarata soccombente, essendo dunque l’appellante da considerare soccombente virtuale. Paolo Angioy ricorre in cassazione con due motivi.Il Mini stero resiste con controricorso; con comparsa di costituzione di nuovo difensore il ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.E’ necessario esaminare le censure al solo fine di provvedere alla decisione sulle spese processuali del presente giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale, dovendosi chiudere questa fase processuale con una statuizione d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse manifestata dal ricorrente con l’atto di rinuncia depositato(Cass., n. 10140/20; n.9474/20).
Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità come formulata dalla parte controricorrente perché la statuizione finale della Corte di Appello è di rigetto dell’appello e non d’inammissibilità, così da non poter escludere che la ratio oggetto dei motivi di ricorso avesse una sua autonomia nel corpus della decisione. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92,c.p.c., per non aver la Corte d’appello applicato correttamente il principio della soccombenza, in quanto l’Amministrazione erariale non aveva riassunto il giudizio di primo grado, sebbene non avesse accettato la rinunzia agli atti dell’opposto Odorisio.
La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della statuizione della Corte d’Appello, fondata sulle ragioni dell’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ascrivibili esclusivamente alla parte che ha provveduto in modoincompleto alla riassunzione. Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla liquidazione delle spese, circa l’incasso in buona fede delle somme liquidate dall’Amministrazione erariale e la rinunzia dell’Odorisio alla domanda proposta. La censura è parimenti inammissibile per la medesima ragione illustrata nel primo motivo, avendo la Corte d’Appello, fondata sulla condotta endoprocessuale del ricorrente la statuizione relativa alle spese di lite.
In conclusione all’inammissibilità per difetto d’interesse consegue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna alle spese della parte rinunciante
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interessee condanna il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese giudiziali del presente procedimento ch e liquida nelle somme di euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi , oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il