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Ordinanza — n. 34885/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expropriation compensation, ruling servitude indemnity must be lower than full expropriation value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34885/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to overturn an appellate order that equated the compensation for land servitude with that for full expropriation. The appellant argued this violated statutory principles regarding the distinct nature of property loss, while the respondent contended the lower court correctly applied the valuation standards. The court held that the appellate decision erred by failing to proportionally reduce the servitude indemnity to reflect the lesser compression of property rights compared to total alienation, thus ordering a remand for a new assessment.

Regesto Legislator

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Art. 44, comma 1, d.P.R. n. 327/2001; Art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001: The indemnity for land servitude must be proportionally reduced relative to the value of full expropriation because the compression of property rights is significantly less severe than total alienation.

Parole chiave

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expropriation indemnity land servitude compensation property rights compression proportional reduction appellate court error remand for new trial statutory valuation standards energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 44, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
La sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata dal principio secondo cui l’indennità diasservimento, prevista dall’art. 44 del dPR n.
Art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo è denunciata motivazione omessa o apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in violazione dell’art. 132, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16495/2021
Cass. n. 25011/2007
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25109/2018 R.G. proposto da : E2I ENERGIE SPECIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, via GARGANO n. 26, presso lo studio dell’avvocato CICCONETTI CAROLA rappresentato e difeso dagli avvocati PIAZZA PAOLO, OLIVIERI GIUSEPPE; -ricorrente- contro LEPPA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato CANALE LUIGI rappresentato e difeso dall’avvocato DE CICCO FRANCESCO; -controricorrente- nonché REGIONECAMPANIA -intimata- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 5146/2017 depositata il28/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Giorgio Leppa, proprietario di un terreno in S. Giorgio La Molara (BN), identificato in catasto con le p.lle 20 e 239 del foglio 20, ha proposto opposizione alla stima delle indennità di esproprio di un’area di mq. 280 e asservimento di un’area di mq. 2870, utilizzate per l’allocazione di un aerogeneratore e opere complementari nell’ambito di un parco eolico realizzato dalla Edison Energie Speciali s.p.a., ora E2i Energie Speciali s.r.l.

La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 28.5.2018, ha accolto l’opposizione incrementando l’indennità (complessivamente stimata in € 8.246,00 dalla Commissione provinciale in via definitiva) a € 35.490,00. La E2i Energie Speciali ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Giorgio Leppa. La Regione Campania è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, e 37, comma 1, d.PR. n. 327/2001, per avere l’ordinanza impugnata determinato l’indennità relativa all’area (di mq. 2280) asservita per passaggio pedonale e carrabile nella stessa misura dell’area espropriata (di mq. 280), mentre il pregiudizio per l’asservimento non può mai coincidere con il pregiudizio conseguente all’esproprio derivante dalla perdita della proprietà.

Con il secondo motivo è denunciata motivazione omessa o apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., a proposito dell’affermazione dei giudici d’appello relativa alle “inerenti limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività, tali da parificare detta indennità [di asservimento] a quella prevista per l’esproprio”. Sono motivi, da esaminare congiuntamente, fondati. La sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata dal principio secondo cui l’indennità diasservimento, prevista dall’art. 44 del dPR n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimentorispetto all’espropriazione (cfr.

Cass.n. 16495/2021), non avendo considerato “la minore compressione del diritto (rispetto all’integrale ablazione) che si risolve nel mero asservimento del fondo” (cfr. Cass. n. 25011/2007). Il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore e, comunque, il proprietario potrebbe recuperare la piena disponibilità del fondo asservito qualora la servitù dovesse venire meno. La sentenza, inoltre, non è motivata con riguardo alle ragioni in fatto che indurrebbero a desumere l’azzeramento del valore del fondo dall’esistenza di limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività su di esso , con l’effetto di parificare (erroneamente) l’indennità di asservimento a quella di esproprio.

Il terzo motivo, con il quale la E2i Energie Speciali denuncia motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile, contestando l’attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (svolta nel giudizio risarcitorio dinanzi al TAR Campania) e, indirettamente, apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito nella quantificazione del valore del fondo (€ 12 a mq.). In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e, in relazione ai motivi accolti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia all