Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34820/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows jurisdiction regulation, transferring competence to Florence based on creditor assignment timing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34820/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted the jurisdiction regulation request, quashing the Court of Appeal's decision that transferred competence to Pisa. The appellant argued that the contractual clause in the guarantee contract established exclusive jurisdiction for Pisa and Turin, while the debtor contended that legal rules should apply to the original creditor in Florence. The court ruled that since the assignment of the debt to the Florence branch occurred after the debt's maturity date, the competent forum remains the domicile of the original creditor at the time of maturity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20 c.p.c.; Art. 1182, 3rd comma c.c.: When a debt is assigned to a third party, the competent court is determined by the domicile of the assignor at the time of the debt's maturity if the assignment was not perfected and notified to the debtor prior to that date.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction regulation assignment of debt competence territorial maturity date notified assignment original creditor domicile guarantee contract incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 c.p.c.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE La Intrum Italy s.p.a, quale mandataria di Intesa S.Paolo propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza emessa il 28.12.22 dalla Corte d’appellodi Firenze che, pronunciando sull’appello proposto dalla Zavi s.r.l.
Art. 1182, 3rd comma c.c.
Art. 20 c.p.c.
art. 42 c.p
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE La Intrum Italy s.p.a, quale mandataria di Intesa S.Paolo propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
art. 20 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

MATORE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 818/2023proposto da: INTESA SANPAOLOs.p.a., rappresentata dalla INTRUM ITALY s.p.a., in persona del procuratore p.t., con atto per notar Restuccia del 25.3.22 p.t., elett.te domic. presso l’avv. Fulvio Ferlito, dal quale è rappres. e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- ZAVI s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Alessandro Capone dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 2899/22, de l 28.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE La Intrum Italy s.p.a, quale mandataria di Intesa S.Paolo propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza emessa il 28.12.22 dalla Corte d’appellodi Firenze che, pronunciando sull’appello proposto dalla Zavi s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 13.2.2020-che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Firenze (cessionario del credito da Intesa San Paolo), proposta dalla debitrice principale Zetaplast s.r.l. e dalla stessa Zavi quale garante-ha accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pisa, riformando la sentenza impugnata e revocando il decreto ingiuntivo opposto,limitatamente alla predetta Zavi s.r.l.

La ricorrente formula due motivi: il primo denunzia violazione dell’art.32 c.p.c., per aver la Corte territorialeaffermato che nel contratto di fideiussione concluso tra l’allora Siderzavi e Intesa S.Paolo, le parti avevano espressamente stabilito convenzionalmente la competenza, nel senso che per ogni controversia relativa alla fideiussione sarebbe stato competente, “oltre al foro del luogo ove è ubicata la filiale della banca in cui la fideiussione è indirizzata, anche quello dove ha sede legale la banca”. Pertanto, il giudice di secondo gradoaveva ritenuto che sarebbero stati competenti il Tribunale di Pisa- luogo della sede della filiale - o il Tribunale di Torino, luogo della sede legale della banca.

La ricorrente assume che la Corte territorialenon ha tenuto conto che la competenza territoriale relativa al rapporto di garanzia viene individuata per connessione al rapporto principale e che, a norma degli artt. 5 e 20, c.p.c., il contratto principale di finanziamento non conteneva nessuna clausola d’elezione di foro per eventuali controversie, per cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta a Firenze, presso la sede della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., poiché alla data della scadenza di tale obbligazione, il predetto contratto era già stato ceduto a quest’ultima da Intesa S. Paolo.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 20 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato che, pur prescindendo dal foro convenzionale, e facendo applicazione dei criteri legali, la competenza si sarebbe radicata a Pisa, atteso l’errore della Cassa di risparmio di Firenze, quale cessionaria del credito in questione, di non aver tenuto conto che l’originaria creditrice era Intesa S.Paolo, senza considerare, la Corte, che al momento della scadenza dell’obbligazione e del deposito del ricorso monitorio, la stessa Cassa era già creditrice per la perfezionata e notificata cessione del credito.

La Zavi s.r.l. resiste con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore G enerale ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza. RITENUTO CHE Anzitutto, va osservato che il regolamento di competenza è ammissibile. Invero, l a sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso (nella specie adottata espressamente), sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non p iù, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.

Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello (Cass. 1372/2016; Cass. 1121/2022). Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Il foro convenzionale, contemplato dal contratto di fideiussione, non ha certamente carattere esclusivo, nulla desumendosi, al riguardo, dalla relativa clausola (Cass., n. 21010/2020).. Nella specie trovano applicazione, pertanto, i fori legali di cui agli artt.1182, terzo comma c.c. (debiti portabili) e 20 c.p.c. , tenendosi conto dell’avvenuta cessione del credito da Intesa Sanpaolo, con sede in Torino, alla Cassa di risparmio, con sede in Firenze.

Orbene, è applicabile il principio secondo cui, nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio (Cass.10862/2023). Nella specie, la cessione fuperfezionata e resa opponibile al creditore nel 2012 (8 ottobre 2012), mentre il credito ceduto risultascaduto nel 2015, epoca in cui fu emesso anche il decreto ingiuntivo (27 luglio 2015).

Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento di competenza, la sentenza impugnata va cassata, affermando la competenza del Tribunale di Firenze, in ordine all’azione d’accertamento del credito controverso. Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.

P.Q.M.

La Corte a