Italian Court dismisses jurisdiction objection, ruling arbitration clauses inapplicable to bankruptcy administrators. The court holds that the action under Art. 146 of the Bankruptcy Law is a unitary action combining social and creditor claims, making arbitration clauses inapplicable to the administrator. The court rejects the jurisdictional objection raised by the administrator, confirming the competence of the bankruptcy court. The decision clarifies that the unitary nature of the action under Art. 146 of the Bankruptcy Law renders arbitration clauses inapplicable to the administrator, as the action combines social and creditor claims. The court dismisses the jurisdictional objection, affirming the bankruptcy court's competence. The court rejects the jurisdictional objection, affirming the bankruptcy court's competence. The court rejects the jurisdictional objection, affirming the bankruptcy court's competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the administrator's jurisdictional objection against the bankruptcy court's ruling. The administrator argued that the arbitration clause in the company's statutes should apply to the action for liability under Article 146 of the Bankruptcy Law, which combines social and creditor claims. The court held that because this action is unitary and indivisible, the arbitration clause is inapplicable to the administrator, thereby confirming the bankruptcy court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 146 legge fallimentare; Art. 2393, 2394 c.c.: The action for liability under Article 146 of the Bankruptcy Law is a unitary action combining social and creditor claims, rendering arbitration clauses inapplicable to the administrator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
MATORE Consigliere ORDINANZA BERTI GABRIELLA, elett.te domic. presso l’avv. Susanna Rizzieri, dalla quale è rappres. e difesa unitamente all’avv. Leonardo Curatolo, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- FALLIMENTO DELLA ITALIAN LUXURY INDUSTRIES s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. presso l’avv. Federico Casa dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- CHIMENTO GIANCARLO; -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 117/23, del 16.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Gabriella Berti propone regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese, emessa il 16.12023, che ha rimessola causa promossa dal fallimento dellaItalian Luxury Industries s.r.l., ex art. 146 legge fall. nei confronti di Gabriella Berti e Giancarlo Chimento- rispettivamente Presidente e componente del consiglio d’amministrazione-sul ruolo del g.i., rigettando varie eccezioni, tra cui quella di compromesso con la quale la ricorrente- convenuta nel suddettogiudizio di risarcimento ex art. 146 legge fall.- aveva chiesto di accertarsi l’opponibilità al fallimento della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita, valevole per l’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore, applicabile al solo periodo nel quale la società era in bonis.
Al riguardo, la ricorrente denunzia l’incompetenza del Tribunale di Venezia, richiamando l’orientamento secondo il quale il curatore che promuova l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., esercita sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia l’azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., quali azioni che restano assoggettate al regime proprio di ciascuna di esse, con la conseguenza dedotta che la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento seppur limitatamente all’azione sociale.
La ricorrente, attraverso varie argomentazioni, sostanzialmente ripetitive, contesta altresì che l’azione proposta nella specie dal fallimento presenti carattere unitario nel senso sopra prospettato o comunque dubita che tale carattere sussista. Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO CHE Premesso che non ricorrono i presupposti per rimettere la causa alle Sezioni Unite (come richiesto dalla ricorrente nella memoria illustrativa) il ricorso per regolamento d’incompetenza è infondato.
Il fulcro del regolamento è incentrato sull’opponibilità ‒ o meno ‒della clausola compromissoriaal curatore, che agisca ex art. 146 legge fall. Al riguardo, con orientamento costante questa Corte ha affermato che, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall. Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei cred itori sociali, nel quale confluiscono, con connotatidi autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (Cass. 19308/2014;
Cass. 28533/2018; Cass. 15830/2020). Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delleazioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni (Cass., n. 23452/19; n. 15830/20). Nel caso concreto, l’azione ex art. 146 legge fall. ha carattere unitario ed inscindibile, compendiando in essa le azioni sociale e dei creditori sociali, dovendosi cioè presumere un esercizio congiunto di tali azioni in mancanza di un contenuto dell’azione dal quale possa desumersi la volontà del curatore di esercitare solo una delle azioni.
Pertanto, il collegio ritiene di dare continuità al richiamato costante orientamento di questa Corte sull’inopponibilità della clausola compromissoria al curatore fallimentare. Le spese saranno regolate in sede di decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando c ompetente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norm