Court remands case to public hearing due to uncertainty on whether consorzi are governed by specialized business court rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing regarding the jurisdictional competence between the specialized business court and the ordinary civil court. The cooperative argued that the specialized section had jurisdiction because the consortium's statute referenced civil code company regulations, while the consortium maintained the specialized court was correct. The court decided to postpone the decision because the legal nature of the consortium remains unclear without a formal corporate constitution, creating an objective uncertainty about whether the specialized court's rules apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs n. 168 del 2003; In the absence of a formal corporate constitution for a consortium, the court must determine if the specialized business court has jurisdiction, noting that mere statutory references to company law do not automatically equate the consortium to a company for jurisdictional purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4146/2023proposto da: COOPERATIVA DI TRASPORTO AMACAR BUS a r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Raffaele Villadal quale è rappres. e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- C.A.M. BUS CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI MENTANA,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Romualdo Tassonedal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso l’ordinanza d’incompetenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le impresedel 3.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con citazione del 2021 la coop. Amacar Bus a r.l. convenne innanzi al Tribunale di Roma,sezione specializzata per le imprese, il C.A.M. Bus Consorzio Autonoleggiatori Mentana chiedendo l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni dell’assemblea consortile del 16.2.22 e del 7.3.22, relative all’approvazione del bilancio e del conto economico al 31.12.01, e all’esercizio del diritto di recesso delle due società consorziate ed altro. La cooperativa si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
Con ordinanza del 3.1.23, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza- indicando ufficio competente il Tribunale di Tivoli - poiché la causa non rientrava nel novero di quelle per le quali la legge prescriveva la competenza della sezione specializzata per le imprese, atteso che essa non disciplinava i consorzi ma le società. La suddetta cooperativa propone regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza, osservando che sussisteva invece la competenza dell’adita sezione- come peraltro affermato da altro collegio della medesima sezione del Tribunale di Roma con citata sentenza del 17.1.23-tenuto conto della struttura del consorzio convenuto, avente rilevanza esterna, e del richiamo contenuto nel relativo statuto a varie norme del codice civilein tema di disciplina societaria.
Il Consorzio ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo che il ricorso sia accolto, affermando la competenza della sezione specializzata per le imprese. RITENUTO CHE Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza, sussistendo un’oggettiva incertezza sulla natura del consorzio nei casi in cui, come in quello in esame, non sia stato redatto un atto costitutivo dello stesso ente in forma societaria. Il precedente del Tribunale di Roma indicato dal ricorrente e dallo stesso Procuratore Generale non appare esaustivo, nel senso che il mero richiamo, nell’atto costitutivo, alle norme che contengono la disciplina dellesocietà potrebbe non essere risolutivo della questione in esame in mancanza di un’espressa costituzione del consorzio in forma societaria.
Per quanto esposto, la causa va rinviata alla pubblica udienza, non essendo chiara la riferibilità dell’art. 3 d.lgs n. 168 del 2003 anche ai consorzi, nonché la loro equiparazione alle società.
P.Q.M.
La Corte rin