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Ordinanza Interlocutoria — n. 34817/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new hearing regarding late filing of appeal against tax collection notice falsity claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34817/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case for a new hearing to address the procedural issue of the late filing of the appeal. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting his claim of falsity regarding tax collection notices, citing incomplete service records and procedural violations. The court found the appeal filed outside the statutory sixty-day limit and ordered a new hearing to determine the validity of the filing.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 16-bisd.l. n. 34/19: An appeal filed beyond the sixty-day statutory period is inadmissible, requiring the court to remand the case to determine the validity of the filing.

Parole chiave

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late appeal filing statutory time limit tax collection notice falsity claim procedural inadmissibility remand for new hearing service of process inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Al riguardo, entrambe le parti affermano che la sentenza d’appello è stata notificata il 2.2.2021, mentre il ricorso è stato notificato il 6.4.21, come sostiene anche il controricorrente, ossia oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., termine che scadeva il 3 aprile.
Art. 16-bisd.l. n. 34/19
Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 16-bisd.l. n. 34/19- conv.
Art. 183 c.p.c.
Art. 221 c.p.c.
Art. 138 ss., 140, 143 c.p.c.
Art. 60, c.1, lett. e), dpr n. 600/73
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 111 cost.
art. 183 c.p
art. 140 c.p
183 c.p.c., la querela all’analoga attestazione d’irreperibilità redatta e sottoscritta sull’avviso d’accertamento del 14.2.2010 della raccomandata contenente l’avviso di deposito della suddetta cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 inviato a norma dell’art. 140 c.p.c.
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Testo completo

ZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10145/2021proposto da: MICHELE PERRONE,rappres. e difeso da se stesso, presso il cui studio elett.te domic., e dall’avv. Paola Cruciano che lo rappres. e difende, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- PUCCI GIUSEPPE PAOLO, elett.te domic. presso l’avv. Margherita Valentini, rappres. e difeso dall’avv. Massimiliano Del Vecchio con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1 9 /2021 de lla Corte d’appe ll o di Lecce , sez. distaccata di Taranto, pubblicata il 21.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con citazione del 2013 Michele Perrone propose querela di falso innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane s.p.a., Pucci Giuseppe Paolo e di D’Aloia Gaetano, chiedendo l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua irreperibilità, redatta dal messo notificatore Pucci, dipendente di Equitalia Sud s.p.a, nella relata di notifica del 9.2.10 della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73, e dell’attestazione d’irreperibilità redatta dal messo D’Aloia nell’avviso di notifica del 3.5.11 della cartella di pagamento dell’importo di euro 851,333.

Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda; il Perrone estese, con la memoria ex art. 183 c.p.c., la querela all’analoga attestazione d’irreperibilità redatta e sottoscritta sull’avviso d’accertamento del 14.2.2010 della raccomandata contenente l’avviso di deposito della suddetta cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 inviato a norma dell’art. 140 c.p.c. da Equitalia Sud s.p.a. Il Tribunale rigettò la querela relativa alla notifica della prima cartella, accogliendo quella sull’avviso di notifica della seconda cartella.

Il Perrone e il D’Aloia proposero appello; si costituirono gli appellati, mentre Poste Italiane s.p.a. propose appello incidentale. Con sentenza depositata il 21.1.2021, la Corte territoriale ha rigettato l’appello del Perrone, accolto gli appelli di Poste Italiane s.p.a. e del D’Aloia, rigettando invece la querela di falso in ordine all’avviso di notifica della cartella, datato 3.5.11, osservando che: anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nella comparsa conclusionale, la materia del contendere non era cessata per la presentazione e l’accoglimento della sua istanza di “rottamazione” della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73-di cui agli artt. 3 d.l. n. 119/18 e 16-bisd.l. n. 34719- in quanto solo con il pagamento integrale delle rate si sarebbe estinto il debito fiscale; la querela afferente all’avviso di notifica era infondata, essendo stato attestato che il messo notificatore non aveva rinvenuto il destinatario presso la sua residenza anagrafica in Laterza (TA), né vi aveva rinvenuto persone abilitate a ricevere la notifica, per cui si era proceduto al deposito del plico presso la casa comunale con relativa affissione dell’avviso presso la sede comunale; il Perrone non aveva addotto la sua presenza al suddetto indirizzo nella data indicata nell’avviso impugnato, avendo piuttosto eccepito la mancata effettuazione, da parte del messo notificatore, delle ricerche dei luoghi e delle persone, secondo i parametri di cui agli artt. 139 e 140, c.p.c., attenendo però tale questione alla validità della notifica in questione, non alla veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso di notifica; non era fondata la doglianza relativa all’estensione della querela di falso all’avviso di ricevimento del 14.2.2010 inviato ex art. 140 c.p.c. dal Pucci, sia in quanto il Perrone era a conoscenza di tale avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia all’atto della sua costituzione in giudizio, sia in quanto la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., conteneva una nuova domanda e, come tale, era inammissibile; in ogni caso, la querela non afferiva alla presenza del Perrone presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notificatore; era invece da accogliere l’appello incidentale del D’Aloia il quale aveva allegato di essersi limitato a riportare, nell’avviso di ricevimento, che al momento del tentativo di notifica il Perrone “risultava trasferito dall’indirizzo” come appreso da dichiarazioni assunte sul posto e non per diretta sua conoscenza; al riguardo, il D’Aloia non aveva inteso attestare un fatto certo avvenuto alla sua presenza (circa l’irreperibilità del destinatario), ma solo esprimere la sua deduzione che il Perrone si era trasferito dall’indirizzo anagrafico (tanto da aver chiesto una visura sulla residenza del ricorrente); di conseguenza, l’avviso di ricevimento in questione non faceva fede fino a querela di falso sull’irreperibilità assoluta e sull’avvenuto trasferimento del Perrone, né conteneva false attestazioni.

Michele Perrone ricorre in cassazione con sette motivi. Giuseppe Paolo Pucci resiste con controricorso; non si sono costituiti gli altri intimati. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 16bis, d.l. n. 34/19- conv. nella l. n. 58/19- 3 e 6, d.l. n. 193/16, 391 c.p.c., per aver la Corte d’appello escluso la sopravvenuta carenza d’interesse connessa alla procedura di definizione fiscale agevolata presentata dal ricorrente in ordine alla cartella di pagamento dal maggior importo, per la mancata prova del pagamento integrale delle somme dovute, non avendo considerato la rinuncia al giudizio per cui è causa e l’accettazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti attraverso lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’erroneità dell’attestazione del messo Pucci in ordine al tentativo di consegna della cartella presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente al n. 47 della via A. Moro, in Laterza, e non al n.

45. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., nonché omesso esame dei fatti, per aver la Corte d’appello affermato che il messo Pucci aveva effettuato le ricerche del destinatario, emergendo invece dagli atti che le ricerche erano state effettuate presso la residenza anagrafica del destinatario, ma in maniera incompleta.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, c.6, c.p.c., nonché omesso esame dei fatti decisivi, per aver la Corte d’appello ritenuto, in primo luogo, che il ricorrente era a conoscenza dell’avviso di deposito della cartella di pagamento, avendone invece egli acquisito conoscenza solo in corso di causa, per poi estendere la querela a tale documento, e per aver altresì la stessa affermato che il D’Aloia aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene dagli atti si desumesse che il messo non aveva notificato la successiva raccomandata informativa.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 138, ss., 140, 143, c.p.c., 60, c.1, lett. e), dpr n. 600/73, per aver la Corte d’appello affermato che il D’Aloia, nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non aveva attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicché l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale).

Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 16-bisd.l. n. 34/19- conv. nella l. n.n. 58/19- per aver la Corte territoriale accolto l’appello incidentale di Poste Italiane s.p.a., poiché tardivo, atteso che l’appellante si era costituita in data 16.6.18, oltre il termine di gg. 20 prima dell’udienza di prima comparizione, depositando la comparsa alla prima udienza dell’8.3.1.9. il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, c.p.c., e 111 cost., per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente incidentale alle spese del giudizio, sebbene egli avesse dichiarato di aderire alla definizione agevolata per la cartella di euro 34.307,73 la cui ultima rata di pagamento era prevista per il 30.11.2023, anziché compensare le spese.

Inoltre, il ricorrente si duole della condanna alle spese a favore di Poste Italiane s.p.a., nonostante la tardività dell’appello incidentale, e del D’Aloia senza peraltro che sia stata considerata l’esiguità dell’importo della cartella. Il collegio osserva che la causa sia da rinviare a nuovo ruolo, concedendo termine per il deposito di note in ordine alla questione della tardività del ricorso, non espressamente eccepita dal controricorrente. Al riguardo, entrambe le parti affermano che la sentenza d’appello è stata notificata il 2.2.2021, mentre il ricorso è stato notificato il 6.4.21, come sostiene anche il controricorrente, ossia oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., termine che scadeva il 3 aprile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a