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Ordinanza — n. 34605/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claimant's admission to bankrupt estate by ruling balance sheet notes are binding on the trustee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34605/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first two grounds for appeal regarding the evaluation of invoices and bank statements, but allowed the third ground concerning the balance sheet notes. The appellant argued that the balance sheet notes were not binding on the bankruptcy trustee because the standard civil code provisions on accounting documents did not apply to the formation of the bankrupt estate's liabilities. The court held that since the trustee produced the balance sheets to prove a counterclaim, they could not treat themselves as a third party regarding those documents. Consequently, the notes were deemed binding and sufficient to prove the claimed credits, leading to the revocation of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2709, 2710 cod. civ.; When a bankruptcy trustee relies on accounting documents produced by the bankrupt entity to establish a counterclaim, they cannot claim immunity from the probative force of those documents, rendering balance sheet notes binding evidence of liabilities.

Parole chiave

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bankruptcy estate counterclaim balance sheet notes probative force trustee immunity civil code provisions admission to passivo difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2709 cod. civ.
Tenuto conto, altresì, che è lo stesso art. 2709 cod.
Art. 2710 cod. civ.
Art. 360 c.p.c. n. 3
(art. 360 c.p.c. n. 3),la società ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto non vincolante– stante l’ inoperatività nei confronti del curatore del regime probatorio di cui agli artt.
Art. 93 l. fall.
Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. la LAURO S.r.l., deducendo di essere stata socia consorziata della fallita ASS.EL S.c.a.r.l.
Art. 98 l. fall.
Il Tribunaledi Napoli, con decreto del 30.10.2019, ha a sua volta respinto , ma con diversa motivazione, l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta d a LAURO S.r.l.
art. 115 c.p
1.3 Giovaperaltroricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 360 c.p
lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 2709 cod. civ
Tenuto conto, altresì, che è lo stesso art. 2709 cod. civ.
art. 91 c.p
Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 31173/018
Cass. nn. 34828/022
Cass. nn. 19829/023
Cass. nn. 4855/023
Cass. nn. 13282/012
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37387-2019 r.g. proposto da: LAURO S.r.l. (cod. fisc. e P.I. 06228301211 ), in persona del legale rappresentante pro tempore Maria Lauro, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoAstolfo Di Amato e dell’Avvocato Raffaella Argenzio, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Nizza n. 59, presso il loro studio professionale. - ricorrente - contro FALLIMENTO ASS.EL S.c.a.r.l. in liquidazione (cod. fisc. 03247681210 ), in persona del curatore fallimentare dott.ssa Erika Capobianco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’Avvocato Paolo Lioniello, con ilqual e elettivamente domicilia in Roma, Viale Parioli n. 41. - controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Napoli, depositato in data 30.10.2019 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. la LAURO S.r.l., deducendo di essere stata socia consorziata della fallita ASS.EL S.c.a.r.l. in liquidazione, proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento della detta società allo scopo di ottenere il riconoscimento di un credito pari ad euro 98.386,23, ponendo a fondamento della domanda la circostanza di aver maturato premi in seguito al raggiungimento dei budget annuali di fatturato, con riferimento ai quali aveva emesso quattro fatture, a fronte delle quali aveva ricevuto acconti per complessivi euro 35.000.

2. Il g.d. rigettava la domanda sul rilievo che il curatore aveva accertato debiti della società istante verso la ASSEL, fatto che, secondo lo statuto consortile, era impeditivo delriconoscimento dei premi richiesti.

3. Il Tribunaledi Napoli, con decreto del 30.10.2019, ha a sua volta respinto , ma con diversa motivazione, l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta d a LAURO S.r.l. avverso il provvedimento del G.D. Il giudice del merito ha ri tenuto che:

a) mancava “ la prova in ordine al contributo offerto dall’opponente alla realizzazione degli obiettivi, non potendosi ritenere idonee allo scopo le fatture da essa stessa emesse, che si assumono (ma non si documenta) essere conformi a presunte comunicazioni del consorzio (giammai opponibili alla curatela fallimentare che è organo terzo)”;

b) nessun ulteriore contributo probatorio poteva derivare “dall’accredito di asseriti acconti perché documentati nella fattispecie solo da estratti bancari che non consentono una chiara imputazione al riguardo”;

c) la nota integrativa al bilancio – dalla quale si evinceva l’ammontare complessivo dei contributi conseguiti nell’anno – non poteva dirsi vincolante per il curatore fallimentare “trattandosi di documentazione contabile formata dalla fallita per la quale non operail regime probatorio di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ. vertendosi nella fattispecie di formazione del passivo” 4. Il decretoè stato impugnat o da LAURO S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, cui il FALLIMENTO ASS.EL S.c.a.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo LAURO s.r.l. lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1.1.

La ricorrentededuce che le fatture prodotte potevano costituire un indizio di prova in ordine all’esistenza del credito, tenuto conto:i) che erano state emesse su specifica richiesta della ASSEL in bonis, come dimostrato dalla corrispondenza allegata al ricorso in opposizione;ii) che almeno una di esse era stata parzialmente saldata; iii) che nelle note integrative ai bilanci 2013/2015 vi era traccia dei debiti della fallita verso i propri soci “per premi maturati”; iv) che il curat ore, pur contestando genericamente l ’ opponibilità e la mancanza di data certa della documentazione prodotta, aveva svolto difese incompatibili con tale contestazione. 1.2 Il motivo è inammissibile, perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio processuale, è volto a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie già scrutinate da l giudic e del merito , che l e ha ritenut e inidone e all’accoglimento della domanda con motivazione insindacabile nella presente sede di legittimità. 1.3 Giovaperaltroricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre presupposto della violazione dell'art. 116 c.p.c.

è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass.

Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020).

2. Con il secondo mezzoLAURO lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame “circa il contenuto di un documento decisivo per il giudizio”, in quanto il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli estratti conto bancari della fallita non contenessero una chiara imputazione dei pagamenti, laddove, al contrario, i due movimenti in uscita relativi agli acconti ad essa versati in data 10 giugno e 3 luglio 2015, recavano, quale causale, la specifica indicazione che si t rattava di acconti proprio sulcredito di cui alla fattura n. 6685 del 3.10.2014, oggetto di causa. 2.1Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente - lungi dal denunciare l’omesso esame di un “fatto storico”, decisivo e oggetto di dibattito processuale, lamenta la presunta , err onea valutazione di un documento che il giudice ha esaminato, traendone un convincimento diverso da quello preteso, con apprezzamento che, secondo l ’attuale testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, codice di rito.sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità. 2.3.

Senza contare che la questione prospettata e di cui si denuncia l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non risultadecisiva, posto che l’imputazione del pagamento a una determinata fattura non costituisce necessariamente prova della sussistenza dell’intero credito “portato” dal documento fiscale.

3. Col terzo mezzo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.2709 e 2710 cod. civ. (art. 360 c.p.c. n. 3),la società ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto non vincolante– stante l’ inoperatività nei confronti del curatore del regime probatorio di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ.-il contenuto delle note integrative a i bilanci della fallita, che riportavano l’ammontare complessivo dei contributi conseguiti negli anni 2013, 2014 e 2015, senza considerare che nella specie i bilanci erano pienamente opponibili al curatore in quanto da lui stesso prodotti, onde invoca rne a proprio vantaggio il contenutoa prova dei pretesi controcrediti di ASSEL .3.1Il motivo è fondato. 3.2.Il Fallimento non contesta di aver prodotto in giudizio i bilanci della fallita al fine di dimostrare l’esistenza di un controcredito della stessa nei confronti dell’opponente.

Ora, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 31173/018, 34828/022, 19829/023) il curatore che intenda giovarsi di documenti provenienti dal fallito ne assume la medesima posizione processuale, con la conseguenza che rispetto a quei documenti egli non può più considerarsi terzo, non essendogli consentito scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza (Cass. nn. 4855/023 , 13282/012). Tenuto conto, altresì, che è lo stesso art. 2709 cod. civ. a precisare che chi si voglia avvalere dell’efficacia probatoria contro l’imprenditore dei libri e delle scritture contabili, non può scinderne il contenuto e che la “nota integrativa” costituisce,per l’appunto, parte “integrante” del bilancio , deve concludersi che il tribunale ha erroneamente ritenuto che il contenuto dei bilanci non potesse far prova contro il curatore in quanto a lui non opponibile.

All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

4. Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012e dell’art. 4 del D.M. 55/2014, per aver il tribunale liquidato le spese in favore del Fallimento in misura eccedente i massimi tariffari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due ed assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoliche, in diversa composizio