Cassation appeal dismissed due to withdrawal; legal issue concerns compensation in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant's counsel. The underlying dispute involved a claim for compensation between a bankrupt company and its contractor regarding debts acquired after the bankruptcy declaration. The court dismissed the case without ruling on the merits because the procedural requirement for a valid appeal was no longer met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 l. fall.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: A bankruptcy appeal is extinguished if the appellant withdraws the recourse, terminating the proceedings without a substantive decision on the legal issue of compensation in bankruptcy.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26633/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO di SOCOGEN s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 94, presso lo studio dell’Avvocato Mauro Longo, che lo rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato Fabrizio Corsini, giusta procura speciale n calce al ricorso -ricorrente - contro SITAF s.p.a. SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE del FREJUS,con sede in Susa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Sabotino n. 45, presso lo studio dell’AvvocatoCarlo Marzano, che l a rappresenta e difende, unitamente agli A vvocati Alessandro Mazza e Umberto Giardini, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 667/2019 depositata il16/4/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. S.I.T.A.F. s.p.a. riconosceva di essere debitrice di SO.CO.GEN s.r.l., a cui aveva appaltato l’esecuzione di lavori autostradali, della somma di € 588.942,11, oltre I.V.A., ma notificava alla stessa di aver acquistato – in data 14 marzo 2014, dopo che l ’appaltatrice aveva visto omologare dal Tribunale di Modena, il 31 ottobre 2013, la propria domanda di concordato preventivo –il credito (scaduto e oggetto di ingiunzione di pagamento emessa il 10 luglio 2011) di € 538.607,92 vantato dalla propria controllata OK-GOL s.r.l. nei suoi confronti. La società committente, perciò, operata la compensazione fra il credito da lei acquistato e il debito di SO.CO.GEN s.r.l., provvedeva al pagamento in favore di SO.CO.GEN s.r.l. della residua somma dovuta, pari a € 179.862,17.
2. Il Tribunale di Torino, adito da SO.CO.GEN s.r.l. per veder accertata l’inefficacia di una simile compensazione, dato che il credito era stato acquistato in data successiva all’avvio della procedura concorsuale, riteneva che la compensazione dovesse considerarsi inopponibile alla società in concordato a causa del mancato ricorrere, in data anteriore all’apertura della procedura, dei requisiti della coesistenza e della reciprocità; condannava, di conseguenza, S.I.T.A.F. s.p.a. al pagamento in favore della compagine attrice della somma di € 409.079,99, oltre accessori e spese.
3. La Corte distrettuale di Torino, a seguito dell’appello presentato da S.I.T.A.F. s.p.a., riteneva che l’interpretazione del disposto dell’art. 56 l. fall. offerta dal primo giudice prescindesse dal tenore della norma, il cui disposto era stato “piegato al sistema mediante una non condivisibile operazione ortopedica, che fini[va] per far dire alla norma il contrario di quello che letteralmente dice”. Osservava che il legislatore, al contrario, ha inteso estendere l’operatività della compensazione legale anche all’ipotesi in cui l’identità soggettiva fra i titolari delle posizioni di debito e di credito sussista nel momento in cui la compensazione viene eccepita, a patto che il credito acquistato dal debitore in bonis dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore sia scaduto prima della dichiarazione di fallimento.
Riteneva, pertanto, infondata l’originaria domanda presentata da SO.CO.GEN s.r.l. (dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, che era stato riassunto dall’appellante nei confronti della procedura concorsuale) nei confronti di S.I.T.A.F. s.p.a..
4. Il fallimento di SO.CO.GEN s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 16 aprile 2019, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito S.I.T.A.F. s.p.a. con controricorso. Considerato che:
5. È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensoreAvvocato Fabrizio Corsini, munito del relativo potere, e per adesione dai difensor i della controricorrente Avvocati Umberto Giardini e Alessandro Mazza, munitianch'essi del relativo potere. Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione del ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
P.Q.M.
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