Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34602/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and lack of standing for successor company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Europam s.p.a. inadmissible for two primary reasons: the filing was untimely and the appellant lacked procedural standing. Europam s.p.a. argued that its successor companies, Black Oils s.p.a. and Europam s.p.a. with a single shareholder, had the right to intervene in the cassation phase, but the court rejected this based on the absence of specific statutory authorization for such third-party participation. Furthermore, the court found the appeal procedurally defective because it was notified significantly after the thirty-day deadline required for challenging bankruptcy appeal decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18, comma 14, l. fall.; Art. 111 cod. proc. civ.; The successor to a creditor cannot intervene in the cassation phase against a bankruptcy appeal decision unless explicitly provided by law, and the appeal must be filed within the statutory thirty-day period from notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal successor standing cassation deadline procedural admissibility third party intervention società europea legittimazione dell'azionista gruppo europeo di interesse economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, comma 14, l. fall.
Infatti, in materia di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.
Art. 111 cod. proc. civ.
Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
(dichiarata dal Tribunale di Milano con decreto del 25 marzo 2021) nelle more del giudizio di legittimità costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30201/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32893/2018 R.G. proposto da : EUROPAM s.p.a. ( P.IVA 03076310105) , con sede in Assago, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via San Nicola da Tolentino n. 50, presso lo studio dell’Avvocato Massimo Vetromile Ricciulli, rappresenta ta e difesa dall’Avvocato Massimo Militerni giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro AIMERI AMBIENTE s.r.l., con sede legale in Rozzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 39, presso lo studio dell’Avvocato Marco Passalacqua, che la rappresenta e difende , unitamente agli Avvocati Fulvio Marvulli e Filippo Chiodini,giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - nonchécontro AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, COLLEGIO dei COMMISSARI GIUDIZIALIdi AIMERI AMBIENTE s.r.l. -intimati - in cui sono intervenuti BLACK OILS s.p.a., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore,e EUROPAM s.p.a. con socio unico, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in R oma, via Ariodante Fabretti n. 8, presso lo studio dell’AvvocatoDesideria Boggetti, che le rappresenta e difende,unitamente all' A vvocato Giuseppe Carretto, in virtù delle rispettive procure speciali notarili autenticate nella firma il 25ottobre 2023 dal Notaio Paolo Torrente di Genova e contraddistinte con il numero di repertorio 37197 (la procura conferita da Black Oils s.p.a.) e con il numero di repertorio 37198 (il mandato specialeconferito da Europam s.p.a. con socio unico –C.F. e P.IVA 108482200969) -terzi intervenuti - avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in R.G. n.352/2018 depositatoil 31/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 4639/2018, omologava il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da Aimeri Ambiente s.r.l., respingendo l’opposizione di Europam s.p.a..

2. La Corte d’appello di Milano, con decreto pubblicato in data 31 luglio 2018, rigettava il reclamo presentato da Europam s.p.a. avverso l’omologazione disposta dal tribunale.

3. Europam s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Aimeri Ambiente s.r.l.. Gli intimati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Commissari giudiziali di Aimeri Ambiente s.r.l. non hanno svolto difese. Europam s.p.a. con socio unico e Black Oils s.p.a. si sono costituite in giudizio rappresentando, da un lato, che Europam s.p.a. con socio unico è succeduta nella titolarità del credito già vantato da Europam s.p.a. in conseguenza di un atto di conferimento di ramo di azienda in data 29 giugno 2020, dall’altro che Black Oils s.p.a. il 22 dicembre 2020 ha incorporato Europam s.p.a. con socio unico. Le società intervenute hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Va osservato in esordio –in coerenza con quanto costantemente affermato da questa Corte (si vedano in questo senso Cass.6774/2022, Cass. 25423/2019, Cass. 20565/2018, Cass.33444/2018, Cass. 11638/2016, Cass. 5759/2016) -che l'intervento in questa sede di Europam s.p.a. con socio unico, quale società cessionaria del credito di cui era titolare l’originaria ricorrente, e Black Oils s.p.a., quale società incorporante di Europam s.p.a. con socio unico, è inammissibile, in quanto il successore a titolo particolare, se può impugnare tempestivamente per cassazione la sentenza di merito, non può anche intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di un’espressa previsione normativa, regolante tale autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.

La suddetta facoltà deve essere riconosciuta al successore ex art.111 cod. proc. civ. solo nell'ipotesi -che non ricorre nel caso di specie - di mancata costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa.

5. Occorre poi rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame. Tale atto riconosce espressamente (a pag.

2) che il decreto della Corte d’appello di Milano qui impugnato era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 12 settembre 2018. Ciò nonostante, il ricorso è stato notificato soltanto il 7 novembre 2018, introducendo un’impugnazione che deve essere ritenuta tardiva. Infatti, in materia di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l. fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l. fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, dato che permangono, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento; di conseguenza, il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art. 183, comma 2, l. fall. deve intendersi come riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo (Cass.30201/2019).

6. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La risoluzione del concordato proposto da Aimeri Ambiente s.r.l. (dichiarata dal Tribunale di Milano con decreto del 25 marzo 2021) nelle more del giudizio di legittimità costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di