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Ordinanza — n. 34601/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy trustee's refusal to admit accountant's fees due to lack of proven services.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a commercial accounting firm against the bankruptcy trustee's decision to exclude most of their claimed fees. The firm argued for admission of services rendered during a prior concordato preventivo procedure and specific professional acts in 2013, while the trustee contended that the work was either not performed or already compensated by a lump sum paid earlier. The court ruled that the trustee's findings were supported by evidence and that the firm's late submission of new arguments regarding study costs violated procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 2, l. fall.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The bankruptcy trustee's exclusion of professional fees is valid when the services are unproven or already compensated, and appeals cannot introduce new issues not raised in the original petition.

Parole chiave

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bankruptcy trustee professional fees concordato preventivo procedural admissibility commercial accountant fee reduction insolvency proceedings compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 2, l. fall.
Reputava inoltre, rispetto all’ulteriore attività oggetto del preavviso di parcella del 15 novembre 2013, di cui non era in contestazione l’effettivo svolgimento, che fosse fondata l’eccezione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.
Art. 67, comma 3, lett. g), l. fall.
Reputava inoltre, rispetto all’ulteriore attività oggetto del preavviso di parcella del 15 novembre 2013, di cui non era in contestazione l’effettivo svolgimento, che fosse fondata l’eccezione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che il tribunale abbia violato o comunque falsamente applicato i canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt.
Art. 91, cod. proc. civ.
Art. 112, cod. proc. civ.
e in relazione all’art. 112 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.lgs.
La prima critica in esame predica una violazione del contenuto letterale del contratto e della regola di valutazione delle indicazioni esemplificative prevista dall’art. 1365 cod.
art. 1365 cod. civ
La prima critica in esame predica una violazione del contenuto letterale del contratto e della regola di valutazione delle indicazioni esemplificative prevista dall’art. 1365 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
e in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., in conseguenza dell’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sull’eccezione sollevata dal ricorrente riguardo all’applicabilità al caso di specie delle ipotesi di esenzione previste dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24007/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17814/2016 R.G. proposto da : STUDIO DE CARLO Dottori Commercialisti, elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Proietti, che lo rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato Stefano Arrigo, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO di LEIBALLI CARNI s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Manferoce, che lo rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato Renato Pastorelli, giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Treviso n.2610/16 in R.G. n. 177/2013depositato i l 10/6/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Lo Studio De Carlo domandava di essere ammesso al passivo del fallimento di Leiballi Carni s.p.a. in liquidazione (di seguito, per brevità, Leiballi) per € 299.931,38 in prededuzione, in ragione dell’attività di assistenza prestata in favore della società in bonis nella procedura di concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento e per l’ammontare del compenso stabilito in un apposito contratto concluso con la cliente. Chiedeva, inoltre, di essere ammesso al passivo per € 28.018,80 in privilegio, oltre I.V.A., per prestazioni professionali svolte nell’anno 2013.

Il G.D. al fallimento di Leiballi ammetteva in privilegio il credito vantato dallo Studio De Carlo per € 4.000, in relazione all’attività inerente al contenzioso tributario radicato presso la Commissione tributaria regionale; escludeva i residui importi richiesti in quanto il fatto che il fallimento fosse intervenuto a distanza di pochi mesi dall’apposizione della data certa sull’accordo intervenuto fra le parti, che prevedeva un compenso complessivo per tutta la durata necessaria al superamento della crisi, induceva a ritenere che l’attività svolta fosse stata congruamente compensata con l’importo di € 35.000 già corrisposto.

2. Il Tribunale di Treviso, a seguito dell’opposizione presentata dallo Studio De Carlo, riteneva, quanto all’assistenza nella procedura di concordato preventivo con riserva, che la prestazione professionale, così come individuata nell’accordo concluso fra le parti e nel preavviso di fattura, non fosse stata espletata. Reputava inoltre, rispetto all’ulteriore attività oggetto del preavviso di parcella del 15 novembre 2013, di cui non era in contestazione l’effettivo svolgimento, che fosse fondata l’eccezione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. dell’accordo del 12 aprile 2013sollevata in via breve dal curatore, essendo presumibile che lo studio opponente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la cliente.

Osservava come alla fattispecie in esame non potesse applicarsi l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., dato che la prestazione professionale non era affatto strumentale all’accesso alla procedura di concordato, ma rientrava nell’alveo dell’ordinaria attività amministrativa della società. Condivideva, quindi, la valutazione di congruità compiuta dal G.D. della somma già versata a titolo di acconto, tenuto conto de i valori di cui al D.M. 140/2012 e della concreta attività espletata.

3. Lo Studio De Carlo ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 10 giugno 2016, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Leiballi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che il tribunale abbia violato o comunque falsamente applicato i canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e s. cod. civ. nell’interpretare il contenuto della lettera di conferimento di incarico professionale sottoscritta dalle parti e la portata dell’attività che, in base a tale contratto, doveva essere svolta.

Il dato letterale dell’accordo prevedeva chiaramente al suo art. 1 – spiega il ricorrente -che il professionista dovesse assistere la cliente in un percorso rivolto al superamento della situazione di crisi aziendale, mentre le attività elencate in seguito nella medesima clausola avevano valore di mere indicazioni esemplificative, ex art.1365 cod. civ., e, peraltro, erano state elencate in via alternativa. Il tribunale avrebbe così interpretato in via del tutto restrittiva la specifica attività esemplificativa di “accesso alle procedure concorsuali”, intendendola esclusivamente come attività di redazione della domanda e del piano, senza considerare che il contratto prevedeva l'affiancamento ad altri professionisti anche per la redazione dei piani di procedura. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l'omesso esame di molteplici fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti, la cui esistenza risultava (oltre che dallo stesso testo del decreto impugnato) dagli atti e dai documenti prodotti nel giudizio di opposizione e dalle testimonianze assunte; questi fatti dimostravano – in tesi - l'effettiva esecuzione dell’attività di assistenza oggetto dell’incarico e dei preavvisi di fattura da parte dello studio De Carlo.

In particolare, il tribunale avrebbe omesso di esaminare:

i) lo svolgimento da parte del dott. Franco De Carlo di riunioni e contatti telefonici con Leiballi, di attività intellettuali di valutazione aziendale, di trattative volte alla cessione dell'azienda, di trattative con i creditori e dell’attività di assistenza per la redazione della situazione patrimoniale al 2012 e al 2013; ii) lo svolgimento da parte dello studio De Carlo (nel periodo 15 gennaio 2013 –1° agosto 2013) di plurime prestazioni professionali integranti attività di assistenza di Leiballi in un percorso volto al superamento della crisi aziendale, nella prospettiva dell'instaurazione di una procedura di concordato preventivo.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché ambedue rivolti a contestare la mancata ammissione al passivo del compenso richiesto per l’attività di assistenza a Leiballi nel percorso volto al superamento della situazione di crisi in cui la società si trovava, risultano, ambedue, inammissibili. 5.1. Il decreto impugnato ha riconosciuto l’effettiva esecuzione di attività professionali consistenti nello svolgimento di riunioni e in attività intellettuali di valutazione aziendale (pag. 5), ma ha comunque escluso l’ammissione del credito professionale perché “l’attività concretamente svolta non corrisponde[va] a quella pattuita e oggetto di preavviso di fattura del 11.11.2013” (pag. 3).

Questo giudizio di non corrispondenza trova fondamento nel fatto che alcune attività indicate nell’accordo (la redazione del concordato con riserva, la valutazione dell’azienda, la predisposizione dei piani industriali e di procedura, i contratti con la società agricola Giustina) non erano state compiute, altre (la valutazione delle attività e delle passività) rappresentavano una duplicazione della richiesta del compenso, altre ancora (ricerca di interessati alla cessione dell’azienda) costituivano iniziative non concretizzatesi in alcun risultato di una qualche consistenza.

Il tribunale, inoltre, ha sottolineato che non erano stati redatti né il piano, né la proposta, così come non era stato trovato alcun professionista disposto a redìgere una relazione giurata di valutazione del complesso aziendale di Leiballi, affermando, in conclusione, che “la prestazione professionale, così come individuata nell’accordo e nel preavviso di fattura, non fu espletata” (pag. 5). 5.2 Una valutazione così articolata rende evidente come il collegio di merito abbia inteso il contenuto dell’accordo intervenuto fra le parti non tanto in termini di necessaria partecipazione all’opera di redazione della domanda concordataria, della proposta e del piano, come dimostra l’apprezzamento anche di attività estranee a una simile attività (quali la valutazione dell’azienda o l’individuazione di potenziali interessati alla sua cessione), ma piuttosto come volto al superamento della situazione di crisi aziendale in cui versava la cliente, ritenendo poi che un simile negozio non avesse avuto alcun apprezzabile seguito attraverso prestazioni corrispondenti a quelle pattuite, concretizzatesi in un risultato tangibile e degne, perciò, di un qualche rilievo ai fini del riconoscimento del compenso.

La prima critica in esame predica una violazione del contenuto letterale del contratto e della regola di valutazione delle indicazioni esemplificative prevista dall’art. 1365 cod. civ. che non corrisponde all’interpretazione offerta dal giudice di merito, il quale ha attribuito all’accordo negoziale lo stesso significato proposto dall’odierno ricorrente, utilizzando le esemplificazioni contenute nel negozio non per escludere i casi non espressi, ma quale parametro di verifica dell’esistenza di una qualche forma di adempimento. Il mezzo finisce così per sostenere, attraverso la denuncia di un vizio di interpretazione del contratto, che alcuni profili di adempimento fossero individuabili nei fatti di cui il secondo motivo denuncia l’omesso esame e meritassero di essere remunerati.

Una simile tesi, tuttavia, intende nella sostanza rivedere la valutazione del tribunale di totale inadempimento dell’accordo, malgrado questa valutazione appartenga ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito e non possa essere sindacata in questa sede, dove è possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta. 5.3 Risulta parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. Infatti, il profilo di doglianza volto a censurare il mancato apprezzamento di fatti risultanti dallo stesso testo del decreto denuncia non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012).

Analoghe considerazioni possono essere compiute rispetto alla redazione dei contratti con l’azienda agricola Santa Giustina, posto che l’esame di tale fatto è stato espressamente compiuto (a pag. 4), con la conseguenza che anche in questo caso il mezzo finisce per dedurre un esame erroneo e non omesso. Gli ulteriori fatti asseritamente emergenti dagli atti e dai documenti prodotti risultano, invece, privi di decisività. Se, infatti, il tribunale ha inteso sostenere che l’accordo aveva ad oggetto il superamento della situazione di crisi in cui versava la società conferente l’incarico e che soltanto le prestazioni che avevano dato un concreto apporto in questo senso potevano essere compensate, le attività di cui si denuncia l’omesso esame non avrebbero potuto risultare “corrispondenti a quella pattuita” (per usare le stesse parole del tribunale), perché, di per sé e per come descritte nel mezzo in esame, erano inidonee a incidere sulla situazione di crisi e a provocare un qualche effetto ai fini del suo superamento. 6.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67 e 111 l. fall., 9, comma 4, d.l. 1/2012, 1, comma 6, D.M. 140/2012 e 24 Cost.: il Tribunale di Treviso, ritenendo fondata l'eccezione di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. dell'accordo in data certa del 12 aprile 2013, avrebbe violato o falsamente applicato questenorme di diritto, in base alle quali le parti debbono pattuire il compenso al momento delconferimento dell'incarico, la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di concordato preventivo è esente da revocatoria, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., e si deve escludere la revocabilità dell’atto quando l'attività del professionista attenga alla difesa dell'imprenditore insolvente. 6.2 Il quarto motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., in conseguenza dell’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sull’eccezione sollevata dal ricorrente riguardo all’applicabilità al caso di specie delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 67, comma 3, lett.

a) ed f), l. fall..

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo infondato, il secondo inammissibile. 7.1 Il fatto che il compenso professionale dovesse essere pattuito al momento dell’incarico professionale, ex art. 9, comma 4, d. l. 1/2012, non comporta di certo che tale contratto non potesse poi essere soggetto a revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., con la conseguente inefficacia nei confronti della procedura, in caso di accoglimento dell’eccezione sollevata in via breve,delle pattuizioni contenute al suo interno relative alla previsione di un compenso professionale in misura superiore ai parametri di legge. 7.2 Il tribunale ha accolto l’eccezione di revocatoria dell’accordo, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., stante la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del creditore istante, mentre ha escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), l. fall. perché la prestazione non era affatto strumentale all’accesso al concordato preventivo (rientrando nell’alveo dell’ordinaria attività amministrativa della società).

Questo accertamento non poteva che portare alla disapplicazione della norma in discorso, in mancanza di uno dei presupposti fattuali necessari per la sua operatività (costituito dal fatto che il pagamento sia volto ad “ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo”). 7.3 Ne è possibile sostenere che tale accordo fosse esente da revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett.

a) ed f), l. fall., perché queste disposizioni normative - di carattere eccezionale perché introducono esenzioni e da interpretare, quindi, in termini stretti -riguardano espressamente atti di pagamento e non possono essere estese ad atti di diversa natura, quali il contratto intervenuto nel caso di specie fra lo studio professionale e l’imprenditore ancora in bonis. La mancata pronuncia da parte del tribunale in ordine all’applicabilità di tali ipotesi di esenzione manca, perciò, di decisività.

8. Il quinto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 d.l. 1/2012, 15 – 29 e della tabella C del D.M. 140/2012, 113 e 132 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e 111, comma 6, Cost.: il tribunale non ha esposto specificamente le ragioni che lo hanno condotto alla liquidazione del compenso per l'attività ritenuta effettivamente svolta dal creditore istante nel complessivo importo di € 35.000, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; in particolare non è stata giustificata la liquidazione in misura inferiore ai minimi di legge, né è stata indicata la separata liquidazione dei compensi per ciascuna attività svolta.

9. Il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato. 9.1 Il tribunale, innanzitutto, ha escluso che la prestazione professionale relativa all’attività di assistenza nel percorso rivolto al superamento della situazione di crisi d’impresa dovesse intendersi come espletata, neppure in parte. Da questa valutazione del giudice di merito discende l’irrilevanza delle doglianze volte a contestare la quantificazione del compenso per tale attività, che il tribunale non ha compiuto in ragione dell’accertamento –non sindacabile in questa sede di legittimità - di un totale inadempimento. 9.2 Rispetto alla richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata (relativa all'attività di assistenza e consulenza per la redazione del bilancio di esercizio 2012, per la redazione della situazione patrimoniale al 15 aprile 2013 e al 30 giugno 2013, per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP nonché per l'istanza di rimborso IRES e IRAP) il tribunale, una volta accolta l’eccezione revocatoria formulata dal curatore rispetto alla pattuizione del compenso intervenuta fra le parti in data 12 aprile 2013, ha ritenuto congrua la somma di € 35.000 già versata a titolo di acconto, “considerati i valori di cui al D.M. 140/2012 e la concreta attività espletata”.

Ora, il disposto dell’art. 17, comma 3, D.M. 140/2012 prevede che il compenso del dottore commercialista “è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C”. Questa disciplina, secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella C ( la quale contiene due importi pari, rispettivamente, ai valori minimi e massimi liquidabili), “salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1”, deve essere intesa – in coerenza con quanto questa Corte ha già ritenuto per le tariffe forensi - nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass.12537/2019, Cass. 19989/2021).

Nel caso in esame il tribunale ha tenuto in considerazione l’importo liquidabile secondo i valori tariffari massimi per ciascuna delle attività espletate, in applicazione dell’art. 24 D.M. 140/2012 e secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C per gli iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti, ed ha giustificato la riduzione prevista dall’art. 18, comma 2, del D.M. citato (secondo cui “n laddove ha spiegato che l’attività era stata effettivamente svolta, “ancorché con la collaborazione del personale amministrativo della società” (pag. 5).

Una simile motivazione era sufficiente a giustificare le ragioni e la misura dello scostamento dalla forcella di tariffa, ove si consideri che il tribunale non ha fatto altro che richiamare l’entità della riduzione e la spiegazione che lo stesso studio professionale aveva indicato nel proprio preavviso di notula (come riconosce l’odierno ricorrente nella propria memoria conclusiva), condividendo dunque (seppur rispetto alla globalità della prestazione) i criteri di cui l’opponente aveva fatto diretta applicazione nel determinare, in origine, le proprie spettanze.

Occorre rilevare, infine, che la questione delle spese generali di studio non èesaminabile, non essendo stata affrontata nel motivo di ricorso presentato in origine, ma solo nella memoria da ultimo depositata, malgrado questo atto sia uno strumento processuale destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie e non possa essere utilizzato per sollevare questioni nuove, ovvero integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass.24007/2017).

10. Il sesto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. e 9 d.l. 1/2012 e ai D.M. 55/2014 e 140/2012, che il tribunale, nel regolare le spese di lite, abbia liquidato un compenso complessivo anziché distinto per fasi e abbia determinato un onorario superiore, in misura pari circa al doppio, rispetto a quello espressamente richiesto dal difensore della parte vincitrice all'interno della nota spese.

11. Il motivo non è fondato. Parte ricorrente, all’interno della propria memoria conclusiva, non ha in alcun modo contestato che la nota spese depositata all’udienza di discussione celebrata a conclusione del giudizio di opposizione allo statopassivo (e ridepositata in questa sede ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ. in uno con il controricorso) riportasse esattamente la somma liquidata dal tribunale in favore della parte vittoriosa, con ripartizione del compenso fase per fase. Dunque, nessuna liquidazione è stata compiuta in eccesso rispetto a quanto richiesto dalla stessa parte vittoriosa, mentre la determinazione della somma in misura del tutto coerente con quanto richiesto all’interno della nota spese da ultimo depositata valeva, per relationem, a distinguere quanto dovuto per ciascuna fase di giudizio.

12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, de