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Decreto — n. 34509/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to the appellant's formal waiver of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 34509/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceeding extinguished following the appellant's formal waiver of the appeal. The appellant, Raimondo Flaviano, represented by his lawyer, explicitly renounced the recourse against the lower court's judgment. The court ruled that this waiver met the requirements of the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of an appeal constitutes a valid ground for the extinction of the legal proceedings, thereby terminating the case without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings bankruptcy appeal Corte di Cassazione formal renunciation termination of suit condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20078/2022 R.G. proposto da: Raimondo Flaviano, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Bissaro e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento Raimondo Flaviano, Michele Martin; -intimati – avverso la sentenza n. 1463/2020 della Corte d’Appello di Venezia del 28/06/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve disporsi sulle spese, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,7 dicembre 2023 IlPres