Decreto — n. 34489/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8807/2022 R.G. proposto da: Evola Crucitti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Crucitti Enrico quale fideiussore, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Giacomo Messina e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Dalfino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani in Viale di Villa Grazioli n. 15, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 175/22 della Corte d’Appello di Palermo pubblicato il 03/02/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 34489/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 8807/2022 R.G. proposto da: Evola Crucitti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Crucitti Enrico quale fideiussore, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Giacomo Messina e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Dalfino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani in Viale di Villa Grazioli n. 15, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 175/22 della Corte d’Appello di Palermo pubblicato il 03/02/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8807/2022 R.G. proposto da: Evola Crucitti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Crucitti Enrico quale fideiussore, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Giacomo Messina e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Dalfino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani in Viale di Villa Grazioli n. 15, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 175/22 della Corte d’Appello di Palermo pubblicato il 03/02/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,7 dicembre 2023 Il