Italian Court dismisses appeal for lack of standing after parties mutually withdrew their claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of appeals by both the plaintiff and the defendant. The appellant, Federico Costantino, had challenged a lower court judgment against P.T.C. Porto Turistico di Capri s.p.a., but both parties subsequently renounced their reciprocal appeals. The court ruled that since the necessary requirements for withdrawal under the Civil Code were met, no further substantive ruling on the merits was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished when parties mutually renounce their appeals, provided the statutory requirements for withdrawal are satisfied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9996/2021 R.G. proposto da: Federico Costantino, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Barra Caracciolo e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro P.T.C. Porto Turistico di Capri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Sgobbo e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale– e Med-Com s.r.l.in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 4353/2020 della Corte d’Appello di Napoli depositata il 16/12/2020; letta la rinuncia ai rispettivi, reciproci ricors i del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, con le relative reciproche accettazioni;ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,7 dicembre 20