Cassation court dismisses appeal and orders parties to reimburse state's litigation costs due to mutual withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of appeals by the private parties. The main and incidental appellants had previously withdrawn their claims, which the court validated under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment dismissed the appeals and ordered both private parties to reimburse the Ministry of Infrastructure for the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon mutual withdrawal of appeals, and the withdrawing parties are jointly liable for the state's litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26631/2021 R.G. proposto da: Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via di Porta Pinciana n. 6, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in via dei Portoghesi n. 12, Roma; -controricorrente – contro Fondazione Don Angelo Bellani Onlus, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto De Vito, Umberto Grella e Vincenzo Scorsone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via delle Fornici n. 43, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 22/09/2021; lette l e rinunc e a i rispettivi, reciproci ricorsi del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, con le relative, reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese tra le parti ricorrenti principale e incidentale,stante la reciproca accettazione delle rinunc e ; che le parti ricorrenti principale e incidentale vanno condannate al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale a rimborsare al controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % e alle spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma