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Decreto — n. 34426/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to formal waiver of rights under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 34426/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the right to appeal. The appellant, Milazzo, had previously lost at the Court of Appeal in Catania, but subsequently submitted a written renunciation of the recourse. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further disposition on costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal written waiver of the right to appeal constitutes a valid renunciation that extinguishes the proceedings, preventing the court from examining the merits of the contested judgment.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation dismissal of recourse desistenza dall'azione abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22506/2020 R.G. proposto da: Milazzo Carmelo Claudio, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Arcifa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pietro Ruzza in via Maria Montessori n. 25, Roma; -ricorrente – contro Comune di Mascali; -intimato – avverso la sentenza n. 2645/19 della Corte d’Appello di Catania pubblicata il 29/11/2019; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere disposto sulle spese, non avendo la parte intimata spiegato attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 7 dicembre 2023 IlPre