Decreto — n. 34411/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7792/2020 R.G. proposto da: Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Rossi ed elettivamente domiciliato presso il dott. Fabio Trinca, Via Portuense n. 104, Roma; -ricorrente – contro Giuseppe Capuani, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società I Buonatavola Sini s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Cicerchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via P. Stanislao Mancini n. 2, Roma; -controricorrente – contro Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n.7908 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18/12/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione deicontroricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 34411/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 7792/2020 R.G. proposto da: Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Rossi ed elettivamente domiciliato presso il dott. Fabio Trinca, Via Portuense n. 104, Roma; -ricorrente – contro Giuseppe Capuani, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società I Buonatavola Sini s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Cicerchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via P. Stanislao Mancini n. 2, Roma; -controricorrente – contro Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n.7908 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18/12/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione deicontroricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7792/2020 R.G. proposto da: Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Rossi ed elettivamente domiciliato presso il dott. Fabio Trinca, Via Portuense n. 104, Roma; -ricorrente – contro Giuseppe Capuani, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società I Buonatavola Sini s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Cicerchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via P. Stanislao Mancini n. 2, Roma; -controricorrente – contro Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n.7908 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18/12/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione deicontroricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,7 dicembr