Cassation court allows Tracogas claim against bankruptcy estate, ruling bankruptcy extension lacks retroactive effect on property acquired post-declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's rejection of Tracogas's claim for three unregistered motorhomes, ruling that the bankruptcy extension lacked retroactive effect. Tracogas argued it acquired the vehicles after the individual's bankruptcy declaration, while the bankruptcy trustee claimed ownership based on possession. The court held that the extension of bankruptcy to a de facto company has only prospective effect, meaning the individual's bankruptcy estate could not claim ownership of assets acquired by the company after the declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147 l.fall.; Art. 1153 c.c.: The declaration of bankruptcy 'in extension' to a de facto company has only prospective effect and cannot retroactively deprive the company of property acquired after the individual's bankruptcy declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25286/2016 R.G. proposto da : TRACOGAS SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato STILLITANI GIUSEPPINA (STLGPP62S58C352B) rappresentato e difeso dall'avvocato AMENDUNI ASCANIO (MNDSCN56D07A662N) -ricorrente- contro FALLIMENTO PIETROCOLA MARIA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2022/2015depositata il 17/12/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE 1. –Con sentenza del 04/07/2005 il Tribunale di B ari dichiarò il fallimento di Maria Pietrocola, quale titolare dell’impresa individuale “Bosco V acanze” (di seguito BV), esercente il commercio di autoveicoli, caravan e accessori da campeggio (di seguito Fallimento Pietrocola). 1.1. – Le operazioni di inventario fallimentare ebbero inizio nel piazzale sito in Bari, via Gentile n. 126, sede operativa della BV, solo in data 23/01/2006 – alla presenza di Patrizio Bosco, cognato della fallita e titolare dell’impresa individuale “Blu Bosco Vacanza” (di seguito BBV), quale nuovo conduttore della predetta area (prima del fallimento già condotta in locazione da BV), giusta contratto di locazione stipulato il 20/05/2005 – e terminarono in data 04/03/2006, alla presenza del predetto cognato e del marito della fallita, Roberto Bosco, i quali, qualificandosi come “collaboratori” della società TRA.CO.GAS. s.r.l. (di seguito Tracogas), società esercente attività di vendita, rivendita e locazione di autocamper, fecero in quella sede presente che:
i) la signora Maria Pietrocola era estranea a BBV,mentre in BV era stata “prestanome” del marito, in quanto agente di commercio protestato; ii) i fratelli Patrizio e Roberto Bosco avevano proseguito l’attività di BV, utilizzandone le attrezzature e vendendo mezzi usati per conto di privati, tra i quali la stessa Tracogas, a fronte di una provvigione; iii) il conduttore BBV aveva concesso in sublocazione parte del predetto piazzale, per un canone mensile di euro 500,00, a Tracogas, che lo utilizzava a fini espositivi. 1.2. – Il curatore del F allimento Pietrocola inventari ò fra i beni rinvenuti nel piazzale anche tre autocaravan privi di immatricolazione, che affidò in custodia a Roberto Bosco, il quale li consegnò poi a Tracogas , che li aveva acquistati a novembre del 2005 ( dopo la dichiarazione di fallimento di BV ) e li aveva collocati nel suddetto piazzale, a fini espositivi,nel gennaio del 2006. 1.3.
– La domanda di rivendica dei tre autocaravan proposta da Tracogas ai sensi dell’art. 103 l.fall. venne rigettata dal giudice delegato, sul rilievo che, in difetto di trascrizione al PRA, si trattava di beni mobili non registrati, con conseguente presunzione della proprietà in capo alla ditta fallita che ne aveva il possesso, ex art.1153 c.c. , mentre la scrittura privata datata 20/02/2006, contenente l’accordo di collaborazione tra i Bosco e la Tracogas, era inopponibile perché priva di data certa. 1.4. – Tracogas propose opposizione ex art. 98 l.fall. (“vecchio rito”), cui il Fallimento Pietrocola resistette proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di restituzione dei tre autocaravan, o di corresponsione del loro controvalore, essendo stati frattanto alienati a terzidalla stessa Tracogas. 1.5.– Frattanto, con sentenza del 16/04/ 2007 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della società di fatto tra Pietrocola Maria, Bosco Roberto e Bosco Patrizio (di seguito Fallimento SDF ) , in estensione al fallimentoindividuale dichiarato il 04/07/2005. 1.6.
– Nel 2010 i l Tribunale di Bari respinse l’opposizione di Tracogas e accolse la domanda riconvenzionale del F allimento Pietrocola, ritenendo che la prima non avesse assolto l’onere di dimostrare la proprietà dei beni, stant i l’inapplicabilità dell’art.2710 c.c., l’inopponibilità dell’accordo del 20/02/2006 e l’inammissibilità della prova testimoniale ex art. 621 c.p.c., a fronte della natura strettamente documentale delle circostanze articolate. 1.7. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’ appello di Tracogas ed ha confermato la decisione di primo grado, sulla base , però, di una di fferente motivazione. 1.8.
– In particolare, il giudice a quo ha ritenuto : i ) che l’acquisto dei tre autocaravan da parte di Tracogas in epoca successiva (novembre 2005) al fallimento della Pietrocola (luglio 2005) è stato documentalmente provato ; ii ) che tuttavia al tempo dell’acquisizione d i quei beni all ’attivo fallimentare (marzo 2006) , «la sede di via Gentile poteva ricondursi soltanto alla s.d.f. tra Pietrocola, Bosco Roberto e Bosco Patrizio, dichiarata fallita solo il 16.4.2007»; iii ) che nonostante le esigenze di garanzia dei terzi e certezza dei rapporti giuridici sottese all’ effetto “ ex nunc ” della dichiarazione del fallimento in estensione , sarebbe « indubbia l’unicità della procedura (…) tanto più se si considera che Pietrocola, imprenditrice individuale, era anche socia della s.d.f. con marito e cognato, qualità che invero assorbiva la prima, e che in tale veste era comunque contitolare dei beni acquisiti alla massa della s.d.f.»; iv) che occorre allora « stabilire se i documenti di acquisto possano far ritenere l’appellante proprietaria effettiva dei veicoli per cui è causa, o invece semplice soggetto interposto rispetto alla s.d.f.», tesi quest’ultima «ritenuta preferibile, anche alla luce del principio di preponderanza (“più probabile che no”) che caratterizza il regime della prova nel processo civile»; 1.9.
– L a prova dell’interposizione fittizia di Tracogas nell’acquisto dei tre autocaravan, da ricondurre sostanzialmente alla società di fatto, risiederebbe in queste circostanze:
i) l’accordo del 20/02/2006( intervenuto fra Patrizio Bosco e Tracogas per l ’uso del piazzale e di una stanza ad uso ufficio in via Gentile, a far data dal 01/03/2006,dietro rimborso forfettario di euro 800,00 mensili ) , oltre ad essere privo di data certa rispetto al Fa llimento, sarebbe stato anche redatto successivamente ( ma pur sempre prima del Fallimento SDF) al solo scopo di giustificare la presenza dei beni sul piazzale, ed avrebbe un contenuto simulato, come si evincerebbe dalle dichiarazioni rese al curatore del Fallimento SDF da Patrizio Bosco («per alcuni contratti, pur stipulati da BBV, la Tracogas risultava essere il venditore») e da Roberto Bosco(per cui Tracogas metteva a disposizione di BBV le proprie convenzioni con finanziatori e lo favoriva nella fornitura di mezzi da rivendere), oltre che dalla inattività della Tracogas. 2.
– Tracogas impugna detta decisione con cinque motivi di ricorso per cassazione. Il Fallimento intimato non svolge difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 - 2729 c.c., degli artt. 115, 116, 244, 246, 251 c.p.c., e dell’art. 111 Cost. , nonché la nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute nella sentenza impugnata, avuto riguardo alla premessa iniziale per cui Tracogas avrebbe pienamente provato per via documentale di aver acquistato e pagato i beni rivendicati. 2.2.
– Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., richiamati dall’art.2056 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale determinato un arricchimentoindebito della procedura fallimentare, avendo Tracogas pacificamente provveduto all’acquisto dei tre automezzi «pagandoli in maniera tracciabile», mentre era rimasta una mera illazione che detto pagamento fosse stato « con ogni probabilità effettuato con denaro fornito dai Boschi». 2.3. – Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., poiché l’apprensione dell’accordo del 20/02/2006 da parte del curatore, durante le operazioni di inventario del 04/03/2006, consentirebbe (in uno all’esecuzione dell’accordo e all’emissione delle relative fatture) di attribuire allo stesso data certa anteriore al Fallimento SDF. 2.4.
–Il quarto mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 621 c.p.c. in rapporto agli artt. 2727 - 2729 c.c., per non avere la corte territoriale dato ingresso alla prova testimoniale richiesta, pur avendo riconosciuto l’idoneità dei documenti prodotti a dimostrare «in via non presuntiva né testimoniale» l’acquisto dei tre autocaravan da parte diTracogas. 2.5. –Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. alla luce degli artt. 147 e 148 l.fall., con riguardo alla sopravvenuta declaratoria di fallimento in estensione della s.d.f. tra Pietrocola Maria, Bosco Roberto e Bosco Patrizio, nonché la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. – per illegittima applicazione retroattiva degli effetti sostanziali e processuali del sopravvenuto fallimento di detta società di fatto– e dell’art. 81 c.p.c. , non potendo il Fallimento Pietrocola azionare in nome proprio un diritto altrui, cioè quello facente capo asseritamente al Fallimento della società di fatto. 3.
– Il quinto motivo , da esaminare con priorità logico - giuridica,è fondato, con assorbimento dei restanti. 3.1. –I vizi lamentati in modo assorbente con l’ultimo mezzo originano infatti da una impropria valorizzazione degli effetti del successivo e distinto Fallimento della società di fatto tra Maria Pietrocola, Roberto Bosco e Patrizio Bosco, dichiarato in estensione circa due anni dopo l’originario Fallimento individuale di Maria Pietrocola, mentre era in corso il giudizio per cui è causa , di cui il secondo Fallimento non è mai stato parte. 3.2.
– Ed invero, c ontrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non vi è affatto identità tra il Fallimento dell’impresa individuale di Maria Pietrocola (parte del presente giudizio) e il Fallimento della suddetta società di fatto (ad esso rimasto estraneo). Vale al riguardo il consolidato principio (espresso per lo più in materia di revocatoria fallimentare) pe r cui, i n tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, si accerti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci (ovvero,dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata,si accerti l'esistenza di altro socio occulto, illimitatamente responsabile), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" ha natura costituiva ed effetto soltanto ex nunc , in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta (Cass.
Sez. U, 8257/2002; conf. Cass. 19896/2005, 13421/2008, 26944/2016). A partire dall’arresto nomofilattico del 2002 è stata dunque disattesa la tesi dell’unitarietà sostanziale tra la procedura concorsuale dell’imprenditore individuale e quella della società di fatto, tanto più che l’art. 147 l.fall. richiede inequivocabilmente una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento della società(e ciò anche dopo le modifiche apportate dalle riforme del 200 6 e 2007 – peraltro non applicabili ratione temporis – che hanno enucleato nel quinto comma l’ipotesi originariamente ritenuta compresa nel secondo comma dell’art. 147 l.fall. , che formalmente contempla v a solo la dichiarazione di fallimento dell’ulteriore socio illimitatamente responsabile, in estensione al fallimento della società) ;
è difatti da questa seconda dichiarazione che originano tutti gli effetti nei confronti del fallito, del creditore e dei terzi, fatta salva la conservazione degli effetti già prodottisi con la prima dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, il cui titolo muta, ma solo ex nunc, in fallimento di socio della accertata società di fatto. 3.3. –Muovendo da queste premesse giuridiche non possono allora ritenersi corrette le conclusioni cui perviene la corte territoriale (peraltro sulla base di un percorso motivazionale radicalmente diverso da quello adottato in primo grado ) laddove , per un verso, dà atto della piena prova documentale fornita da Tracogas circa l’acquistodei beni per cui è causa in data successiva al Fallimento di Pietrocola Maria ( c he pure li ha inventariati ed acquisiti all’attivo) e per altro verso assume – attraverso un’articolata ricostruzione della vicenda in termini simulatori – che Tracogas sarebbe un soggetto interposto rispetto all’acquisto di quei beni, in capo , però, non già al Fallimento che aveva spiegato la relativa domanda riconvenzionale, bensì al F allimento della società di fatto, che come dettonon è stato mai parte del giudizio e rispetto al quale non vi è stato alcun contraddittorio. 4.
–Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia al la Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di