Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Amendola Bruno, filed a recourse against a second-instance judgment from the Salerno Court of Appeal without subsequently acting to advance the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29285/2022 R.G. proposto da : SCHIPANI FERNANDO, SCHIPANI LUCA, SCHIPANI BARBARA, elettivamente domiciliati in SALERNO PIAZZA DELLA CONCORDIA 38 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato AMENDOLA BRUNO (MNDBRN54D05H703Y) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in SALERNO via ss. martiri salernitani n. 24, presso lo studio dell’avvocato LEMBO FRANCESCO (LMBFNC73R04H703H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.491/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 0