Decreto — n. 34244/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29333/2022 R.G. proposto da : JULIET S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -ricorrente- contro ALESSANDRI LORELLA, AMBROSETTI ALFREDO, GRANDI EVENTI DI AMBROSETTI ALFREDO C S.A.S. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4092/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34244/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : JULIET S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -ricorrente- contro ALESSANDRI LORELLA, AMBROSETTI ALFREDO, GRANDI EVENTI DI AMBROSETTI ALFREDO C S.A.S. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4092/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29333/2022 R.G. proposto da : JULIET S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -ricorrente- contro ALESSANDRI LORELLA, AMBROSETTI ALFREDO, GRANDI EVENTI DI AMBROSETTI ALFREDO C S.A.S. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4092/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/12/2023