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Ordinanza — n. 34207/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal judgment regarding municipal contribution payment due to lack of financial coverage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34207/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pasquale Buonaguro's appeal against the Naples Court of Appeal's decision denying the municipality's payment obligation. Although the right to the contribution under Law 219/1981 was acknowledged, the appellate court correctly ruled that payment was impossible without proven financial coverage. The court held that the appellant's arguments regarding the municipality's failure to seek funds were inadmissible in a review proceeding focused on legal correctness rather than factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: In proceedings on appeal, arguments challenging the lower court's factual findings or requesting a different assessment of evidence are inadmissible, and the enforceability of a public contribution remains contingent upon the existence of actual financial resources.

Parole chiave

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admissibility of appeal arguments lack of financial coverage municipal contribution obligation review proceedings limitations enforceability of public funds obbligo di restituzione restituzione dei conferimenti diritto di ricostruire

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n.
Art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod.
Law 219/1981
Law 32/1992
T.U. 1990/76, Art. 19
Dall'esame dell'art. 19, commi 5,6 e 7 T.U.
art. 92 cod. proc. civ
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ..
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31640/2019 R.G. proposto da : BUONAGURO PASQUALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE LIGUORI DOMENICO; -ricorrente- contro COMUNE NOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIBILLA LUCIA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2040/2019depositata il 15/04/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2040/2019, depositata il 15.4.2019, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Nola avverso la sentenza pronunciata in data 21-23.12.2015 dal Tribunale di Nola con cui è stato dichiarato il diritto di Pasquale Buonaguro alla erogazione del contributo di cui alla legge n. 219/1981, con conseguente condanna del Comune di Nola al pagamento a favore dell’istante della somma di € 72.040,18.

La Corte d’Appello ha evidenziato che, pur non essendo controverso il diritto del Buonaguro alla erogazione del contributo ex lege n. 219/1981, tuttavia, non poteva essere accolta la domanda di condanna del Comune al relativo pagamento, difettando la necessaria copertura finanziaria, e ciò alla luce delle note del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e del direttore generale del Ministero per le Infrastrutture. Né una diversa ricostruzione poteva ricavarsi dalla delibera del Commissario Straordinario n. 227 del 4 giugno 2004, non comprovando detta nota la sussistenza della copertura finanziaria relativa alla pratica del Buonaguro.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Pasquale Buonaguro, affidandolo a due motivi. Il Comune di Nola ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.. Violazione e falsa applicazione della legge 219/1981 e della legge 32/1992. Espone il ricorrente che il Comune di Nola non ha dimostrato di non avere la indisponibilità dei fondi che avrebbe dovuto comunque richiedere.

Il Comune di Nola non ha fornito prova della incapienza patrimoniale dedotta. In ogni caso, ad avviso del ricorrente, la mancanza di risorse finanziarie è irrilevante al cospetto del riconoscimento del diritto, atteso che il Comune di Nola avrebbe dovuto attivarsi al fine di ottenere i finanziamenti necessari per erogare i contributi dovuti, cosa che non è stata fatta.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va, in primo luogo, osservato che le censure con cui il ricorrente sostiene che il Comune di Nola non avrebbe provato l’indisponibilità dei fondi necessari ad erogare allo stesso i contributi ex lege 219/1981 si appalesano di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella, di opposto tenore, operata dalla Corte d’appello, attività non consentita in sede di legittimità. In ordine alla dedotta irrilevanza della indisponibilità dei fondi, va osservato che l'assegnazione e l'erogazione del contributo non è possibile in assenza di disponibilità finanziaria.

Dall'esame dell'art. 19, commi 5,6 e 7 T.U. 1990/76 emerge che l'assegnazione effettiva del contributo è possibile solo in presenza di una copertura finanziaria. In particolare, i commi sopra indicati sono del seguente tenore: “5. Per gli interventi di ricostituzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.

6. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

7. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12”. Dunque, come correttamente osservato dalla Corte d’Appello, in difetto della copertura finanziaria, il diritto di credito dell’istante al contributo ex lege 219/91, già riconosciuto dal Comune, non è, tuttavia, esigibile, atteso che, solo in presenza della disponibilità dei fondi presso il Comune, è tutelabile il diritto dell’istante ad ottenere la condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ.. Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello sulle spese di lite, criticando l’accoglimento dell’appello.

4. Il motivo è assorbito, per effetto del rigetto del primo motivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari