Cassation court allows municipality's appeal regarding ICI minor income thresholds and transfer calculations for property category D.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal by the Ministry of Economy and Finance against the Court of Appeal's dismissal, ordering the cassation of the lower judgment. The municipality argued that previous years' minor ICI income from property category D should be aggregated to determine if annual thresholds for fiscal transfers were exceeded. The court rejected this, ruling that such income must be evaluated annually without regard to prior years, even if previously compensated, as established in prior precedent. Consequently, the decision was reversed to align with the binding legal principle that only new, additional income in a specific year can trigger increased transfers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 della L. n. 388/2000; D.M. n. 197/2002: Minor ICI income from property category D is evaluated annually without aggregating prior years' income, even if previously compensated, to determine fiscal transfer thresholds.
Parole chiave
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42/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18142/2022 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA, elettivamente domiciliato in PIGLIO VIA PIAGGE 80, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FELLI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO GENOVA n. 18/2022 depositata il07/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Il Comune di Santo Stefano di Magra ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo il superamento delle soglie di legge di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 64 ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria “D” (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile degli immobili al criterio della rendita catastale, a tal fine chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili "D" passati ad autodeterminazione della rendita, e non i soli immobili passati ad autodeterminazione nello specifico anno di riferimento; per l'effetto, il Comune ha chiesto di accertare che il debito dei Ministeri convenuti nei suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammonta a Euro 135.411,48, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. n. 197 del 2002, e di condannarli a pagare le somme dovute e a restituire quelle indebitamente recuperate.
In subordine, ha chiesto di condannare i convenuti alle non minori somme da quelle oggetto delle pretese di recupero, con interessi e rivalutazione. I Ministeri convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale di Genova ha accolto integralmente la domanda del Comune. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, a cui ha resistito l'appellato Comune di Santo Stefano di Magra. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 gennaio 2022, ha rigettato il gravame ed ha ritenuto infondato l’ appello proposto dai Ministeri sul rilievo che il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 64 della l.n.388/2000 e dall’art. 2 D.M. n. 197/2002, impedisce di considerare che la compensazione riconosciuta per una annualità per il minore introito di ICI come definitivamente ripianata in ragione del carattere annuale del contributo, risultando tale esito avvalorato dalla prassi ministeriale.
Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economica e delle finanze. Il comune di Santo Stefano di Magra si è costituito con controricorso, pure depositando memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 novembre 2023. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 64 e del D.M. n. 197 del 2022, artt. 2 e 3.
Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato a interpretare il quadro normativo di riferimento -L. n. 388 del 2000, art. 64 e D.M. n. 197 del 2002 -.Secondo i ricorrenti per verificare il superamento delle soglie di legge relative all'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria “D”, si sarebbe dovuto considerare il momento in cui la perdita è compensata con il contributo consolidato, non potendo più da quel momento essere valutata come minore introito.
Ragion per cui solamente nuove eventuali perdite verificatesi nell'anno di riferimento e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, avrebbero dovuto essere valutate ai fini del superamento dei due parametri previsti dall'art. 64, determinando solo in caso di superamento degli stessi tali minori introiti un corrispondente aumento del trasferimento erariale già consolidato. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. La questione agitata in ricorso è stata già affrontata e risolta da questa Sezione della Corte con alcune sentenze, rese all’esito di pubblica udienza, all’esito delle quali si è ritenuto che i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 e dal D.M. 1 luglio 1992, n. 197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno (Omissis), i "minori introiti" relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria “D”, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal D.M. finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti quando il minor introito era inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi; tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti- Cass.n.18701/2023 18708 18715/2023, 19168/2023-.
Il Collegio ritiene di dovere integralmente richiamare e condividere tale indirizzo giurisprudenziale, non giustificando i rilievi esposti dal Comune in memoria e già sostanzialmente presi in considerazioni nei precedenti esposti un mutamento di indirizzo rispetto a quanto già deciso. Il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata che a tale principio non si è conformata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Genova che nel fare applicazione del principio sopra ricordato provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova che nel fare applicazione del principio sopra ricordato provvederà altresì a