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Ordinanza — n. 34171/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows municipality claim for increased fiscal transfers based on cumulative property tax deficits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34171/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Milan Court of Appeal's decision, ruling in favor of the Municipality of Peschiera Borromeo regarding fiscal transfer calculations. The municipality argued that cumulative tax deficits from 2001 to 2009 should be considered to determine if transfer thresholds were exceeded, while the opposing Ministers contended that only deficits arising in the specific reference year should be evaluated. The Court agreed with the municipality, establishing that previous deficits can contribute to exceeding annual thresholds in subsequent years, thereby justifying an increase in fiscal transfers.

Regesto Legislator

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Art. 64 della L. n. 388/2000; D.M. 197/2002: Fiscal transfers to local entities to compensate for minor tax yields from category D properties are conditional on annual thresholds, where cumulative deficits from prior years may contribute to exceeding these limits in subsequent years, justifying increased transfers.

Parole chiave

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fiscal transfers minor tax yields category D properties cumulative deficits local entity compensation property tax thresholds fiscal liability calculation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 della L. n. 388/2000
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 64 della L.
D.M. 197/2002
D.M. 19.4.1994, n. 701
art. 360 c.p
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.18701/2023
Cass.n.18718/2023
Cass.n.18705/2023
Cass.n.19168/2023
Cass.n.19895/2023
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Ordinanza — n. 30546/2024 — snciv
Cassation court allows Ministry appeal, ruling ICI loss calculation must include prior years' under-declarations for consolidation.
Ordinanza — n. 10249/2026 — snciv
Italian Court of Cassation partially allows social housing IMU exemption appeal regarding administrative penalty. The court reforms the second-instance judgment. The court found the lower court erred in applying the exemption criteria. The ruling establishes that social housing properties must meet specific legal requirements. The burden of proof for exemption lies with the taxpayer. The case concerns the interpretation of the 2011 decree on IMU exemptions. The court ordered the case to be remanded for retrial.
Ordinanza Interlocutoria — n. 17387/2023 — snciv
Court dismisses appeal against Ministry of Interior regarding conflicting judgments on terrorism victim compensation. Ministry argues cassation judgment became final; victim claims appeal judgment prevails. Court rejects both interpretations. The court dismisses the appeal, ruling that the Ministry's argument regarding the finality of the cassation judgment is incorrect and that the appeal judgment, having become final, governs the case. The court rejects the Ministry's claim that the cassation judgment automatically became final despite the pending revocation request, and it also dismisses the victim's argument that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict.
Ordinanza Interlocutoria — n. 10401/2022 — snciv
Italian Court remits civil appeal to public hearing due to lack of specific statutory grounds for summary dismissal.
Ordinanza Interlocutoria — n. 12242/2022 — snciv
Cassation appeal notification invalid due to wrong recipient; court orders renewal to correct procedural defect.

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Testo completo

022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18140/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZULLO FRANCESCA; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO MILANO n. 1064/2022 depositata il30/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Il Comune di Peschiera Borromeo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo il superamento delle soglie di legge di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 64 ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria “D” (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile degli immobili al criterio della rendita catastale, a tal fine chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili "D" passati ad autodeterminazione della rendita, e non i soli immobili passati ad autodeterminazione nello specifico anno di riferimento; per l'effetto, il Comune ha chiesto di accertare che il debito dei Ministeri convenuti nei suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammontava a Euro 577.943,60, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. n. 197 del 2002, e di condannarli a pagare le somme dovute e a restituire quelle indebitamente recuperate.

In subordine, ha chiesto di condannare i convenuti alle non minori somme da quelle oggetto delle pretese di recupero, con interessi e rivalutazione. I Ministeri convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale di Milano ha accolto integralmente la domanda del Comune. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, a cui ha resistito l'appellato Comune di Peschiera Borromeo. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 marzo 2022, ha rigettato il gravame ed ha ritenuto infondato il primo motivo di appello ed inammissibile il secondo.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 64 della L. n. 388/2000, rende evidente che, ai fini della determinazione delle perdite da compensare per effetto della riduzione del tributo ICI, quanto agli immobili classificabili nel gruppo catastale “D”, esse vanno calcolate ricomprendendo tutti gli anni di imposta a partire dall’anno 2001, essendo detta imposta dovuta con cadenza annuale e pertanto la perdita di gettito è conseguente alla riduzione della base imponibile provocata dal passaggio ad autodeterminazione della rendita catastale.

Secondo la Corte di appello va quindi rigettata la tesi del consolidamento delle perdite verificatesi nelle annualità precedenti, poiché il legislatore aveva introdotto i trasferimenti compensativi al fine di coprire le perdite fino al momento in cui non si fosse giunti alla determinazione. In questa direzione, peraltro condivisa “in tutta la giurisprudenza di merito” milita, diversamente da quanto opinato dall’appellante, anche la prassi amministrativa fino alla circolare dell’1.12.2009. Il secondo motivo di appello è stato invece ritenuto inammissibile in quanto, secondo la Corte di appello, lo stesso sollecita una verifica sulla fondatezza della pretesa avversaria sotto il profilo del quantumnon fondata da valide allegazioni e idoneo compendio probatorio.

Avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe è stato proposto ricorso per cassazione dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economica e delle finanze, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Peschiera Borromeo che ha pure depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 novembre 2023. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 64 e del D.M. n. 197 del 2022, artt. 2 e 3.

Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato a interpretare il quadro normativo di riferimento -L. n. 388 del 2000, art. 64 e dal D.M. n. 197 del 2002 -.Secondo i ricorrenti per verificare il superamento delle soglie di legge relative all'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria “D”, si sarebbe dovuto considerare il momento in cui la perdita è compensata con il contributo consolidato, non potendo più da quel momento essere valutata come minore introito.

Ragion per cui solamente nuove eventuali perdite verificatesi nell'anno di riferimento e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, avrebbero dovuto essere valutate ai fini del superamento dei due parametri previsti dall'art. 64, determinando solo in caso di superamento degli stessi tali minori introiti un corrispondente aumento del trasferimento erariale già consolidato. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. La questione agitata in ricorso è stata già affrontata e risolta da questa Sezione della Corte con alcune sentenze, rese all’esito di pubblica udienza, con le quali si è ritenuto che i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 e dal D.M. 1 luglio 1992, n. 197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno (Omissis), i "minori introiti" relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria “D”, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal D.M. finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti quando il minor introito era inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi; tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti- Cass.n.18701/2023,Cass.n.18718/2023, 18705/2023, 19168/2023, Cass.n.19895/2023-.

Il Collegio ritiene di dovere integralmente richiamare e condividere tale indirizzo giurisprudenziale, non giustificando i rilievi esposti dal Comune in memoria e già sostanzialmente presi in considerazioni nei precedenti esposti un mutamento di indirizzo rispetto a quanto già deciso. Il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata che a tale principio non si è conformata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano che nel fare applicazione del principio sopra ricordato provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, disponendo che , nel fare applicazione del principio sopra ricordato, prov