Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by Russo and Grimaldi, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Banco Popolare, contended that the silence constituted a waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22075/2022 R.G. proposto da : RUSSO SALVATORE, GRIMALDI ANTONELLA GRAZIA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIALE LIBERTA 221 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato GERVASI FRANCESCO (GRVFNC71D26I754U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell’avvocato SCARANTINO EMILIANO (SCRMLN81M28C351U) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEROSSO TITO (MNTTTI62P05C351D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1695/2022 depositata il 05/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i