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Decreto — n. 34120/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 34120/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, had filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the appellant had effectively renounced the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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renunciation of appeal settlement proposal extinction of proceedings failure to respond legal costs award calcolo delle spese condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n.23/2023 depositata il 20/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n.23/2023 depositata il 20/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8893/2023 R.G. proposto da : BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., elettivamente domiciliato in FOGGIA PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARMI MARCO (CRMMRC76C13H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIUNNO MARIO, elettivamente domiciliato in Campobasso Via Duca D'Aosta, 14, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINIS MODESTINO (DMRMST61H01B519J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PIUNNO GIUSEPPE, UNICREDIT S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n.23/2023 depositata il 20/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro