Cassation court allows opposition to expropriation compensation by correcting the appeal court's error on the notification deadline start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the appeal court's order dismissing the opposition to expropriation compensation as time-barred. The appellant argued the appeal court erred by starting the 30-day deadline from the deposit notice rather than the actual notification of the final compensation estimate. The court ruled that when a final estimate is notified separately, the statutory deadline strictly begins from that specific notification, not the deposit notice, thereby validating the appellant's timely filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 d.lgs. n. 150/2011; Art. 27, comma 2, d.P.R. 327/2001: The thirty-day opposition period for expropriation compensation, when subsequent to the expropriation decree, strictly commences from the notification of the final expert estimate, not the notice of its deposit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17656/2019 R.G. proposto da : VORRASI SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato CANALE LUIGI rappresentato e difeso dall'avvocato DE CICCO FRANCESCO; -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato CARBONE ANNA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GENNARO MARIA VITTORIA; -controricorrente- nonchécontro E2I ENERGIE SPECIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato BIANCHI LORENZO rappresentato e difeso dall'avvocato PIAZZA PAOLO; -controricorrente- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 3855/2018 depositata il03/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere ANTONIOPIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Vorrasi Santo, proprietario di un terreno in S. Giorgio La Molara (BN), identificato in catasto con le p.lle 29 (da cui sono derivate le part.lle 287, 288, 289) e 94 (da cui sono derivate le part.lle 285 e 286) del foglio 15, ha proposto opposizione alla stima delle indennità di esproprio e asservimento, operata dalla Commissione provinciale espropri (CPE) di Benevento, per l’allocazione di due aerogeneratori e opere complementari nell’ambito di un parco eolico realizzato dalla Edison Energie Speciali s.p.a., ora E2I Energie Speciali s.r.l.
La suddetta opposizione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 3.5.2019, perché tardivamente proposta il 18.7.2018, cioè oltre il termine decadenziale di trenta giorni, ex art. 29 d.lgs. n. 150/2011, a decorrere dalla data (14.12.2017) in cui sarebbe stata comunicata al Vorrasi la stima definitiva della Commissione provinciale. Il Vorrasi ha proposto ricorso per cassazione, resistito da E2I Energie Speciali e dalla Regione Campania. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ex artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 29 d.lgs. 150/2011, 27, 32, 33, 40, 42 e 54 del d.P.R. 327/2001 e 24 Costituzione, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare i seguenti fatti: la consegna della raccomandata contenente la stima peritale era stata invalidamente affidata a una società privata (Nexive) e non a Poste Italiane; il suo indirizzo di residenza era parzialmente errato (negli atti si legge “Contrada Ponte Don Carlo” in luogo del corretto “Contrada Ponte Dona Carlo”); alla ricevuta attestante l’invio dell’avviso di deposito del plico non era allegato il verbale di determinazione dell’indennità definitiva, ciò avendogli impedito di verificare il quantum liquidato e di determinarsi di conseguenza; l’indennità definitiva liquidatagli era palesemente incongrua ed erronea.
Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli art. 27, 32, 33, 40, 42, 53 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011, per avere l’ordinanza impugnata ritenuto che la notifica dell’indennità definitiva non richiedesse la forma dell’atto giudiziario, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 327/2001, essendo sufficiente qualsiasi forma (anche a mezzo di lettera raccomandata) idonea a far conoscere al destinatario l’esito delle operazioni di stima della CPE. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli stessi parametri normativi suindicati, poiché la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere equipollente la comunicazione del 14.12.2017 alla notificazione della “stima peritale”, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, nonostante si trattasse di una semplice nota cui non era allegata alcuna stima, con conseguente violazione del diritto di difesa; ha ulteriormente contestato la congruità della stima anche sotto il profilo (già evidenziato nel secondo motivo) del mancato riconoscimento dell’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto.
Il primo e terzo motivo sono fondati nei termini di cui si dirà, il secondo è infondato. Esaminandoli congiuntamente, si osserva che la Corte di merito ha fatto decorrere il termine perentorio previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, a pena di inammissibilità dell’opposizione alla stima, dalla comunicazione in data 9.11.2017 di una nota del 7.11.2017 con cui E2I Energie trasmise a Vorrasi “copia del Verbale in oggetto”, reputando che tale verbale (consistente nella determinazione della stima definitiva da parte della Commissione provinciale avente data 16.6.2017) fosse effettivamente allegato alla nota del 9.11.2017 comunicata con esito di compiuta giacenza e non ritirata dall’interessato.
Tuttavia, trattandosi di verificare la tempestività dell’opposizione alla stima, cioè un fatto processuale che questa Corte deve verificare d’ufficio mediante accesso agli atti, risulta dalla produzione documentale di E2I Energie che il verbale della Commissione provinciale che conteneva la stima definitiva non era allegato alla nota del 7-9.11.2017. Affermare, come fa la Corte di merito, che sarebbe stato onere di Vorrasi ritirare il plico per verificare la presenza del suddetto verbale, comporta una impropria inversione dell’onere della prova ricadente su E2I Energie che non l’ha assolto.
Elementi nel senso che con la nota in questione non fu notificata al proprietario anche la stima definitiva provengono implicitamente dalle stesse difese di E2I Energie, secondo la quale “con il d.lgs. 1.9.2011 n. 150 [art. 29] il legislatore ha inciso profondamente sul testo dell’art. 54 dPR 327/2001, prevedendo che decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, 2° comma, il proprietario espropriato… può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti di […] determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici […] Orbene – prosegue – rispetto all’originaria previsione dell’art. 54 […] il termine (di decadenza) per proporre opposizione alla stima non richiede necessariamente né, tampoco, presuppone quale requisito indefettibile (anche) la notifica della stima peritale, da attuarsi nelle forme degli atti giudiziari.
Ed invero […] si deve escludere che, una volta notificato il decreto di esproprio contenente l’indennità provvisoria (come avvenuto nel caso di specie), occorra una nuova notifica anche per la relazione di stima, con la quale va determinata, in via definitiva, l’indennità”. In altri termini, una volta notificato il decreto di esproprio (nella specie risalente al 4-11.5.2010), non sarebbe necessaria una nuova notifica della relazione ma sarebbe “sufficiente una mera comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione, dalla quale decorrono i trenta giorni per la proposizione dell’opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria”.
La predetta tesi difensiva di E2I Energie non è condivisibile, alla luce del combinato disposto degli art. 27 e 54 del dPR n. 327/2001, coordinati con l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011. L’art. 27, riguardante il deposito della relazione di stima a seguito della perizia dei periti o della Commissione provinciale e la notizia dell’avvenuto deposito che l’autorità espropriante deve dare al proprietario (comma 1), stabilisce che “decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorità espropriante […] autorizza il pagamento dell’indennità ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti” (comma 2); l’art. 54, comma 1, stabilisce che “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato[…] può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di […] determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici […] e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità”; l’art. 29, comma 3, d.l.gs. n. 150/2011 stabilisce che “l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.
Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui “il termine fissato dall’art. 27, comma 2, del dPR n. 327 del 2001 (richiamato dall’art. 54, comma 1) di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio madilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, del dPR citato (rectius: art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011), il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quellodilatorio di cui all’art. 27, comma 2, del dPR medesimo” (cfr.
Cass. n. 28791/2018, n. 4880/2011). In presenza, come nella specie, di una stima definitiva della Commissione provinciale successiva al decreto di esproprio, il termine di trenta giorni per l’opposizione, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, decorre “dalla notifica della stima peritale” che è quella definitiva e non confondibile con l’avviso (o la notizia) del deposito della stima stessa. Se è vero che non occorre più che la notifica sia eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, come era previsto nel regime normativo della legge n. 865/1971 cui si riferiscono alcuni precedenti (Cass. n. 14767/2001 e n. 25668/2015), ciò comportando l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, occorre pur sempre la notifica diretta della relazione finale e l’onere di dimostrarla grava sull’autorità espropriante che eccepisce la inammissibilità o decadenza dell’opposizione.
La soluzione di far decorrere il termine per l’opposizione alla stima (quando non risulti dal decreto di esproprio) da un evento diverso dalla notifica diretta della stima definitiva sarebbe priva di una base normativa certa da cui non si può prescindere, alla luce dell’orientamento di legittimità che rifiuta l’applicazione in via estensiva, e a fortiori analogica, di termini a pena di decadenza o inammissibilità dell’azione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 23173/2023, n. 30490/2021, n. 8964/2021, n. 26845/2020).
In conclusione, in accoglimento del primo e terzo motivo, assorbiti gli altri profili di doglianza ivi esposti e quelli concernenti la quantificazione dell’indennizzo, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo e rigetta il secondo;