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Decreto — n. 34105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 34105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Turisthotels S.r.l., did not act to contest the appeal within the required timeframe, while the respondent, Banca Nazionale del Lavoro, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal non-prosecution statutory time limit procedural extinction litigation costs opposizione al precetto esecutivo mancato versamento dell'anticipo spese condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1262/2021 depositata il 09/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1262/2021 depositata il 09/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24450/2021 R.G. proposto da : TURISTHOTELS S.R.L., elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA L. ARIOSTO, 13, presso lo studio dell’avvocato NICOLOSI SALVATORE (NCLSVT54R03C351P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI, 96, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARINA (RSSMRN59A43B354X) rappresentato e difeso dagli avvocati BALESTRAZZI FRANCESCO (BLSFNC69H10C351D), BALESTRAZZI VITTORIO (BLSVTR43D02F112G) -controricorrente- nonchè contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1262/2021 depositata il 09/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R