Decreto — n. 34099/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21408/2022 R.G. proposto da : SQUARCIA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO GOLDONI, presso lo studio dell’avvocato ZITO NICOLO' ETTORE (ZTINLT77H21G273J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1136/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34099/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SQUARCIA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO GOLDONI, presso lo studio dell’avvocato ZITO NICOLO' ETTORE (ZTINLT77H21G273J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1136/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21408/2022 R.G. proposto da : SQUARCIA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO GOLDONI, presso lo studio dell’avvocato ZITO NICOLO' ETTORE (ZTINLT77H21G273J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1136/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/12/202