Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing three parties, challenged a lower court judgment against Siena NPL 2018 SRL and Banca Monte dei Paschi di Siena SPA. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20488/2022 R.G. proposto da : CONCETTI LEGNAMI DI CONCETTI FEDERICO C SAS, LABRUNA DANIELA, CONCETTI FEDERICO, elettivamente domiciliati in VICENZA CONTRÀ SANTO STEFANO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAROTTA MICHELE (CRTMHL70M01L157O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROVIGO via verdi 18, presso lo studio dell’avvocato CASALINI MICHELE (CSLMHL55S01H620S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORONZO FEDERICA (RNZFRC72L42D122X) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1158/2022 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom