Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Vito Mazzone and Maria Cristina Uglietti, challenged a lower court judgment against Intesa Sanpaolo, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14079/2021 R.G. proposto da : MAZZONE VITO, UGLIETTI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati in MILANO Via Vincenzo Monti, presso lo studio dell’avvocato CAMPANA NICOLA (CMPNCL65D04C557S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in TORINO VIA ETTORE DE SONNAZ, 21, presso lo studio dell’avvocato TRENTI GIOVANNI (TRNGNN46R01I480J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA INTESA SANPAOLO SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1161/2020 depositata il 26/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma