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Decreto — n. 34056/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34056/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Vito Nicola Cecere, had filed a decree against a housing consortium and a restaurant company but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal dismissal legal costs allocation forza di cosa giudicata parziale ripetibili condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa carico del solo ricorrente Vito Nicola Cecere e a favore del solo Consorzio controricorrente, non essendovi controricorso al ricorso incidentale adesivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4268/2023 R.G. proposto da : CECERE VITO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato PALLAVICINI GIORGIO (PLLGRG76R27H501E) rappresentato e difeso dagli avvocati ATTOLINI ARMANDO (TTLRND80L17H501I), ATTOLINI GIUSEPPE ARMANDO (TTLGPP49M08B180W) -ricorrente- contro CONSORZIO VILLAGGIO CALA DI ROSAMARINA COVCA, elettivamente domiciliato in Ostuni corso Mazzini, 28, presso lo studio dell’avvocato CAVALLO GUGLIELMO (CVLGLL68R03G187Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDRIOLA VITA (NDRVTI71T51G187M) -controricorrente- nonchè contro PISCINA 80 ROSAMARINA SRL OGGI LA TAVERNA DI MAURIZIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTROFONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGLANI ANGELO (NGLNGL63M05B180Y) rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO VINCENZO (RMNVCN44M22I396A) -controricorrente e ricorrente incidentale adesivo - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.968/2022 depositata il 29/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa carico del solo ricorrente Vito Nicola Cecere e a favore del solo Consorzio controricorrente, non essendovi controricorso al ricorso incidentale adesivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente Vito Nicola Cecere al pagamento, in favore del Consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec