Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Alitalia, had filed a counter-claim against Unia but remained silent after the court offered a compromise, which the respondent accepted. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35933/2018 R.G. proposto da : ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI, 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ASTONE FRANCESCO (STNFNC62A11F839P), FARENGA LUIGI (FRNLGU54A18H501Y) -ricorrente- contro GRUPPO UNA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI N. 43, presso lo studio dell’avvocato CATAVELLO GIANCARLO (CTVGCR66M16C351B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3145/2018 depositata il 11/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso e dato altresì atto dell’intervenuta rinuncia, con adesione del controricorrente; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivonei termini della chiesta compensazione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedime