Italian court allows appeal against dismissal of compensation claim by reversing burden of proof rules on occupier.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the appeal filed by ARTE SRL against ANAS SPA regarding compensation for prolonged occupation of land. The lower court had incorrectly assigned the burden of proving irreversible transformation of the property to the owner, despite the occupier holding the land without title. The court ruled that the occupier must prove facts modifying the owner's right, not the owner proving damage, leading to the case's remittal for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; The burden of proof in civil litigation falls on the party asserting a right, while the opposing party must prove facts that modify, prevent, or extinguish that right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
GGIANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11875/2018proposto da: ARTE SRL, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Felice Fazio che larappresenta e difende - ricorrent e - contro ANAS SPA, domiciliata ex lege in Roma , presso l’A vvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende -controricorrente - Avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1619/2017 depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli . RG 11875/18 ARTE-ANAS Est. Cons. Marulli
RITENUTO IN FATTO
1. L'A.R.T.E. s.r.l. ricorre a questa Corte , sulla base di un solo motivo illustrato pure con memoria, al fine di sentire cassata la soprariportata sentenza della Corte d'Appello di Roma, che, pronunciando sulla residua istanza risarcitoria articolata dall'appellante nei confronti di ANAS s.p.a. per la protratta detenzione di una porzione di un proprio fondo , inizialmente occupato ma non fatto oggetto di esproprio, ne ha confermato il rigetto già enunciato dal giudice di prime cure sul rilievo che non era stata fornita la prova che il bene fosse stato irreversibilmente trasformato in difetto di atti ablativi e che non potesse per questo essere più riconsegnato. Al ricorso così introdotto resiste ANAS con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.L'unico motivo del proposto ricorso, comportante la denuncia che la Corte d'Appello avrebbe violato i principi in materia di onere della prova accollando all'espropriato l'onere di provare l'irreversibile trasformazione del fondo, quando viceversa era onere dell'espropriante provare di aver offerto la restituzione del bene, è fondato eva di conseguenza accolto.
3. La Corte territoriale ha invero risolto la vicenda al suo esame operando una retroversione delle regole disciplinanti l'assolvimento dell'onere della prova che, ove fosse stato correttamente inteso in adesione al concreto dispiegarsi della domanda attorea, avrebbe dovuto condurre al diverso approdo di ritenere che il soggetto onerato della prova nel caso in disamina non era l'odierna ricorrente, ma ANAS ancora nella protratta detenzione del bene a suo tempo occupato. RG 11875/18 ARTE-ANAS Est. Cons. Marulli E' incontroverso, infatti, che questa all'atto di occupare in via d'urgenza il fondo della ricorrente, ne abbia pure appreso una porzione pari a 385 mq., che, malgrado non abbia formato oggetto di successiva espropriazione, non è stata né restituita né monetizzata, sicché ANAS occupante legittima al momento in cui ha proceduto all'occupazione di urgenza dell'area nella sua interezza, n'è divenuta un'occupante sine titulo una volta che la procedura di esproprio era stata portata a compimento in riferimento ad un'area più ristretta di quella inizialmente occupata.
4. Orbene, se si regola la partita probatoria in conformità allo stato delle cose, come incontestabilmente risultante dagli atti, l'assunto decisorio si rivela doppiamente errato: lo è, intanto, nella parte in cui onera la ricorrente di provare un fatto risarcitorio specifico come l'irreversibile trasformazione del bene che non è oggetto di domanda, giacché la ricorrente non ha reclama to il risarcimento di un danno derivante dalla perdita della proprietà, sicché,accollandole l'onere di provare che il fondo è stato irreversibilmente trasformato, la chiama ad assolvere un compito probatorio improprio; ma è lo più, marcatamente, proprio sul piano delle comuni regole di ripartizione dell'onere della prova secondo il predicato dell'art. 2697 cod. civ.che grava chi agisce in giudizio di provare i fatti posti a fondamento del proprio diritto e grava, al contrario, chi al giudizio resiste di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto opposto.
Che è come dire, che avendo la ricorrente richiesto, nella specie,di essere ristorata del danno patito per la protratta ed illecita condotta di occupazione del fondo posta in essere dalla resistente, l'onere probatorio gravante sulla stessa si compendia nel dimostrare di essere proprietaria del bene e di perdurare ANAS nella sua illegittima detenzione. RG 11875/18 ARTE-ANAS Est. Cons. Marulli 5. Il ricorso va dunque accolto e la causa, debitamente cassata, la sentenza impugnata va rimessa al giudice del rinvio per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno7.11.2023. Il Presidente Giacinto Bisogni