Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33753/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own prior judgment to add missing cost deduction for the state lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33753/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own 2011 judgment regarding the deduction of costs for the state lawyer. The applicants argued that the original decision omitted the phrase authorizing the deduction of costs for Advocate Giuliani, who had formally requested it. The court ruled that such omissions constitute correctable material errors under Article 391-bis of the Civil Procedure Code, allowing the device to be amended without new interpretation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; When the Court of Cassation omits the deduction of costs for the state lawyer who has formally requested it, the decision is considered affected by a material omission correctable via the procedure in Article 391-bis of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
material omission cost deduction state lawyer correction procedure Cassation judgment Article 391-bis procuratore antistatario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ. sez. un. n. 16037 del 7.7.2010
Cass. civ. I sez. n. 14831 del 18.6.2010
Cass. civ. sez. VI-3 n. 12437 del 17.5.2017
Cass. civ. sez. lavoro n. 15302 del 31.5.2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23847/2022 R.G. proposto da : avvocato Angelo Giuliani nella qualità di difensore dei sigg.ri D I LODOVICO MARIA GIULIANA, ALIBRANDI GIOVANNA, MANGANO MARIA LETIZIA, DI FAZIO MARIELLA, MOTTOLA ELEONORA, ZEZZE MARIAROSARIA, GAGLIARDI FILOMENA NICOLINA, PETRELLA ANNA, MILANO MARIA, RICCITELLI ADDOLORATA, elettivamente domiciliati in ORTE V.DEL LAVATOIO SNC, presso ll suo studio; -istante- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -intimata- Per la correzione di errore materiale contenuto nella SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18609/2011 depositata il 12/09/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal PresidenteGIACINTO BISOGNI. Rilevato che L’avvocato Angelo Giuliani nella sua qualità difensore dei sigg.ri Di Lodovico Maria Giuliana, Alibrandi Giovanna, Mangano Maria Letizia, Di Fazio Mariella, Mottola Eleonora, Zezze Mariarosaria, Gagliardi Filomena Nicolina, Petrella Anna, Milano Maria, Riccitelli Addolorata nel giudizio iscritto al n. RG 22482/2009 ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 18609/2011 della Corte di Cassazione sezione prima civile, che ha definito il giudizio, laddove sono state omesse di seguito alla condanna della Presidenza del consiglio al pagamento delle spese processuali le parole “da distrarsi in favore dell’avv.

Angelo Giuliani dichiaratosi antistatario”; Nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio sopra menzionato (RG 22482/2009) risulta effettivamente la richiesta dei ricorrenti della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Giuliani; Ritenuto che La giurisprudenza di questa Corte afferma ormai costantemente che “qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ. dato che n on si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione” (cfr. fra le molte Cass. civ, sezioni Unite, n. 16037 del 7.7.2010 Cass. civ.

I sez. 14831 del 18.6.2010, Cass. civ. sezione VI-3 n.12437 del 17.5.2017 e Cass. civ.sez. lavoro n. 15302 del 31.5.2023). Va pertanto corretto il dispositivo della sentenza n. 18609/2011 di questa Corte con indicazione della distrazione delle spese in favore del procuratore istante avv. Giuliani.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 18609/2011 della Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile con la aggiunta alle parole “Condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 9.935 di cui 5.690 per diritti, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 1.300 di cui 1.200 per onorari e 100 per spese” delle parole “da distrarsi in favore dell’avvocato