Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, representing CORTESI BRUNO, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3571/2023 R.G. proposto da : CORTESI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MIRTI, 40, presso lo studio dell’avvocato FOSCHI EMANUELE (FSCMNL78L29H926U) rappresentato e difeso dagli avvocati PERELLI FILIBERTO (PRLFBR50E24H294F), FARNETI MORENA (FRNMRN63L52D704O) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in FORLI' VIA BARATTI 3 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato PINZA RICCARDO (PNZRCR69R02D704O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SIENA NPL 2018 SRL (GIÀ BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2305/2022 depositata il 16/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in