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Decreto — n. 33611/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 33611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The applicant, Ciciarelli Alessandro, had not requested a decision on the proposal despite the lapse of time, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory deadline litigation costs allocation condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.139/2023 R.G. proposto da : CICIARELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma Via Gaspare Spontini, presso lo studio dell’avvocato CICIARELLI ALESSANDRO (CCRLSN71M12H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (SCGCLD62B01F839Z) rappresentato e difeso dall'avvocato FEDELE PAOLO FEDERICO (FDLPFD65H15A662Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6679/2022 depositata il 24/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il