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Decreto — n. 33597/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33597/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6998/2023 R.G. proposto da : COSENZA GIUSI, SPECA ADELE, COSENZA LUCA, COSENZA FABIO, elettivamente domiciliati in ORTONA CORSO VITTORIO EMANUELE 114 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SECCIA GIAMPIERO (SCCGPR74C03E435D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro REVALEA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO PORTA VITTORIA, 5, presso lo studio dell’avvocato BORDIGA FRANCESCO (BRDFNC81L28F205P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MB CREDIT SOLUTION SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.76/2023 depositata il 17/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33597/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COSENZA GIUSI, SPECA ADELE, COSENZA LUCA, COSENZA FABIO, elettivamente domiciliati in ORTONA CORSO VITTORIO EMANUELE 114 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SECCIA GIAMPIERO (SCCGPR74C03E435D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro REVALEA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO PORTA VITTORIA, 5, presso lo studio dell’avvocato BORDIGA FRANCESCO (BRDFNC81L28F205P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MB CREDIT SOLUTION SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.76/2023 depositata il 17/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario soddisfacimento del credito spese di esecuzione compensazione dei crediti indennità di patrocinio restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6998/2023 R.G. proposto da : COSENZA GIUSI, SPECA ADELE, COSENZA LUCA, COSENZA FABIO, elettivamente domiciliati in ORTONA CORSO VITTORIO EMANUELE 114 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SECCIA GIAMPIERO (SCCGPR74C03E435D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro REVALEA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO PORTA VITTORIA, 5, presso lo studio dell’avvocato BORDIGA FRANCESCO (BRDFNC81L28F205P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MB CREDIT SOLUTION SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.76/2023 depositata il 17/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma