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Decreto — n. 33588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 33588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The proceedings involved BFF Bank SPA challenging a first-instance judgment against the Municipality of Frossasco, with the bank ultimately choosing not to pursue the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement offer extinction of proceedings failure to respond litigation costs spese di esecuzione anticipo delle spese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1448/2023 R.G. proposto da : BFF BANK SPA, elettivamente domiciliato in ROM VIA LINNEO 8, presso lo studio dell’avvocato DEL BENE MICHELE (DLBMHL76S24F912G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI FROSSASCO, elettivamente domiciliato in PINEROLO VIA BUNIVA 85, presso lo studio dell’avvocato VAGNOZZI MARIELLA (VGNMLL67E44L219P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n.5308/2021 depositata il 03/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 30/1