Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Taddia, challenged a lower court judgment against Siena NPL 2018 SRL but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.923/2023 R.G. proposto da : LORENZETTI LUANA, SCHIASSELLONI RICCARDO, SCHIASSELLONI RAIMONDO, SCHIASSELLONI ROBERTO, SCHIASSELLONI RAFFAELE, elettivamente domiciliati in LIVORNO SCALI BETTARINI 15, presso lo studio dell’avvocato TADDIA STEFANO (TDDSFN63T26E625V) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA (CNNLCN55L44H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato BATINI ROBERTA (BTNRRT51B53E202T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1034/2019 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i