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Decreto — n. 33573/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33573/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33573/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2533/2023 R.G. proposto da : SESSA GIOVANNI, STANZIONE ROSA, SESSA ANTONIO, DE CARO DORISTELLA, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA DELLA REPUBBLICA N.12 CAVA DEI TIRRENI -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE ROSA MASSIMILIANO (DRSMSM67P27C129L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DO VALUE S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato MARONCELLI SABINA (MRNSBN66S42H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANO CATERINA (LFNCRN67D62F912U) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.767/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33573/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SESSA GIOVANNI, STANZIONE ROSA, SESSA ANTONIO, DE CARO DORISTELLA, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA DELLA REPUBBLICA N.12 CAVA DEI TIRRENI -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE ROSA MASSIMILIANO (DRSMSM67P27C129L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DO VALUE S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato MARONCELLI SABINA (MRNSBN66S42H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANO CATERINA (LFNCRN67D62F912U) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.767/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di sostentamento rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2533/2023 R.G. proposto da : SESSA GIOVANNI, STANZIONE ROSA, SESSA ANTONIO, DE CARO DORISTELLA, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA DELLA REPUBBLICA N.12 CAVA DEI TIRRENI -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE ROSA MASSIMILIANO (DRSMSM67P27C129L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DO VALUE S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato MARONCELLI SABINA (MRNSBN66S42H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANO CATERINA (LFNCRN67D62F912U) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.767/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in