Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Rizzo and Forti Radici di Rizzo SRL, did not act after the proposal of case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2544/2023 R.G. proposto da : RIZZO ERMANNO, FORTI RADICI DI RIZZO SRL, elettivamente domiciliati in BASSANO DEL GRAPPA VIA MARINALI 52 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CONTALDO ALESSANDRO (CNTLSN70M31A703A) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro VOLKSBANKS BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCPA, elettivamente domiciliato in VENEZIA-MARGHERA VIA DELLE INDUSTRIE 19/C DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SOLINAS GIANNI (SLNGNN65T15L736U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2402/2022 depositata il 11/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il