Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, De Michele Anielo, challenged a lower court judgment against Amco S.p.A. and Banca Monte dei Paschi di Siena but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for case termination results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6616/2023 R.G. proposto da : DE MICHELE ANIELLO, elettivamente domiciliato in PIEDIMONTE MATESE VIA EPITAFFIO PAL. MORELLI, presso lo studio dell’avvocato PANNONE RAFFAELE (PNNRFL73T17G596Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FERRARA ANTONIO (FRRNTN75H21F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA M. CERVANTES N.55/5, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ANTONIO (FRRNTN75H21F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.434/2023 depositata il 01/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro