Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the appellants Calandrino and Setaro against Banca Monte dei Paschi di Siena and an intimee, with the lower court's judgment already in force. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6949/2023 R.G. proposto da : CALANDRINO GABRIELE, SETARO KATIA, elettivamente domiciliati in EMPOLI VIA GAETANO FABIANI 10 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TUTI FRANCO (TTUFNC60R25D403D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINI SONIA (MRTSNO74C65D403J) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in LECCE VIA LUPIAE 34, presso lo studio dell’avvocato FATANO RAFFAELE ANTONIO (FTNRFL57B28E506K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LEPORATTI DANILO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2192/2022 depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in