Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, Bertaggia Egidio, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, while the respondent bank argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6166/2023 R.G. proposto da : BERTAGGIA EGIDIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AJESE DANIELA (JSADNL71C68F839O) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA GIA BANCA CARIGE SPA - CASSA RI RISPARMIO DIGENOVA E IMPERIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VILLANI RENATO (VLLRNT73A31D969A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1915/2022 depositata il 27/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,