Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Venturi Franco, filed a decree against Cassa di Risparmio di Volverra, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6104/2023 R.G. proposto da : VENTURI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato CECCONI LETIZIA (CCCLTZ74P62C415S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2783/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 3