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Decreto — n. 33520/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 33520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Pichieri Giovanni, did not act to preserve the case against Aporti S.r.l. and Unicredit S.p.A. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal 40 day period extinction proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI TARANTOn.282/2022depositata il 02/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
DI TARANTOn.282/2022depositata il 02/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6031/2023 R.G. proposto da : PICHIERRI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in MANDURIA VIA A. BRUNO N. 155 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PARCO COSIMO (PRCCSM56P05E882S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro APORTI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 110, presso lo studio dell’avvocato LIVI MARCO (LVIMRC64P13H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato FENAROLI FELICITA (FNRFCT66L68F205G) -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI TARANTOn.282/2022depositata il 02/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i